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Un canale utile, che fornisce informazioni chiare e dettagliate agli appassionati, relativi alle novità in campo armiero, al possesso, alla detenzione nonché al trasporto delle armi, sia per uso sportivo che per la caccia. 🔝
Finalmente uno che fa chiarezza... Lo ho sempre detto che possono essere date in comodato anche le armi comuni, semplicemente perché il comodato delle armi ê nato prima dell'esistenza del concetto di armi sportive
Buon giorno, in famiglia siamo i 3 col porto d'armi sportivi, alcune armi sono intestate a me altre ai miei 2 figli, posso andare al poligono, nel quale siamo iscritti, con un arma intestata ad uno dei miei figli, in giornata, senza mettere niente per iscritto [ovviamente la denuncia dell'arma accompagna sempre l'arma stessa].? Grazie
Vorrei conoscere il limite di detenzione di munizioni e polvere per due persone munite di licenza di caccia che ricaricano e convivono. In altre parole il limite di 5 kg di polvere comprensivo delle munizioni cariche, in questo caso è da intendersi pro-capite come se i due non convivessero oppure questa condizione pone il limite di fatto a 5 Kg totali per entrambi?
Ottima spiegazione, il dubbio pero' mi viene se per esempio io prendo un arma in comodato per andare al poligono e poi per un imprevisto non posso andare al poligono. In quel caso non posso dimostrare che ho preso l'arma per uso sportivo. Forse non e' necessario dimostrare l'uso che ne faccio?
Grazie, per me è importante sapere che anche le armi classificate comuni possono esere date in comodato, e aggiungo una domanda, io posso dare in comodato, per esempio per sparare in un tiro a segno, un'arma a chi non ha un titolo di polizia ma abbia semplicemente conseguito il Diploma di abilitazione? Esempio: Io sto sparando in un TSN, il mio vicino che spara con un'arma noleggiata dalla Sezione ma non ha il porto d'armi mi chiede di provare la mia, posso fargliela provare? Ovviamente non posso dargliela da portare a casa ma per sparare?
Buongiorno. Ma ,per un comodato di durata oltre le 72 ore, entrambi ( comodante e comodatario ) devono recarsi in questura per denunciare il comodato che hanno redatto in forma scritta? Stessa cosa allo scadere dello stesso comodato? ( ritornano in questura per denunciarne la sua fine ?. Grazie
L'obbligo di denuncia sta solo se le armi si spostano dal luogo di detenzione dichiarato. Il comodato puro, quindi con le armi che non si muovono per oltre le 72 ore, non richoede adempimenti presso questura/CC.
Buonasera, mi è sembrato di sentire in commissariato che il comodato non si può fare per le pistole ma soltanto per i fucili. Forse è una loro interpretazione oppure, probabilmente, non ho ben capito io. Grazie Pietro da Roma
Canale davvero soddisfacente ,e chiaro ,visto che sa tutte queste cose ,e normale che ho presentato il rinnovo porto d'armi a febbraio 2023 e ancora nessuna risposta?
strano, di solito neanche le questure più burocratizzate ci mettono più di 20 giorni. Hai provato a chiamare l'ufficio porto d''armi della Questura? Magari il documento è lì che attende pazientemente. Loro non hanno mica l'obbligo di avvisarti.
Buongiorno, una domanda che da giorni mi “assilla”: ma per cedere un’arma sportiva in comodato d’uso ad una persona entrambi i soggetti devono avere il porto d’armi in corso di validità oppure basta che sia in corso di validità solamente il porto della persona che riceve l’arma in comodato? Grazie mille
Grazie. Alcune sezioni del TSN sostengono che il comodato di armi a fuoco è possibile solo per una durata non superiore alle 72 ore. E' chiaramente una sciocchezza, ma è difficile faglielo capire...
Una domanda forse banale ma che puo riguardare molti. Al poligono si fa provare l arma ad un amico o possibile compratore,con entrambi presenti e solo all interno. Come comportarsi? Grazie.
Buona sera ho una domanda da fare : mio figlio vive con me, può utilizzare le mie armi x andare a caccia, senza fare nessun comodato ho cosa bisogna fare?
Si può detenere un'fucile da caccia (oltre ad avere regolare denuncia presso la propria abitazione di altre armi) in casa di un amico ,quindi non parente.?
Il comodato presuppone la restituzione del bene, le munizioni sono consumabili e non possono essere restituite. Quindi risposta negativa, dovresti fare un cessione a titolo gratuito... Credo
Va chiarito che, non è possibile dare in comodato o locazione armi comuni o sportive per uso caccia poiché vietate per quell' attivita. È una precisazione necessaria perché potrebbero essere interessati da provvedimenti penali/amministrativi sia il comodante che il comodatario. Vero è che sembra scontato ma non tutti sono preparati in materia quindi il conodato o locazione sono consentiti per l' uso sportivo per tutte le tipologie di armi detenibili mentre per la caccia possono esserlo solo le armi consentite per la caccia e non le armi sportive o comuni. Ricordando inoltre che per un' arma sportiva non è mai consentito il porto ma solo il trasporto (a caccia nell' ambito venatorio abbiamo il porto.....stesso discorso anche se meno pertinente la guardia paricolare giurata non può andare in giro con un' arma sportiva ma solo con armi comuni....ma in quest' ulrimo caso il comodante non ne è responsabile).
Il "cappello" giuridico o da leguleio, come dice lei, pare piuttosto confuso. Spiace perché il punto non ha bisogno di messaggi di questo tipo. Il comodato é essenzialmente gratuito ma può ben essere oneroso. La locazione di beni mobili (o noleggio) é cosa diversa. Saluti.
Certamente esiste anche il comodato oneroso. Spero che si sia tutto sommato tutti d'accordo che l'onerosità del comodato costituisce l'eccezione (o quantomeno una casistica minoritaria) piuttosto che la regola, per lo specifico negozio giuridico. Il video non era inteso come sunto di diritto privato e/o civile e ovviamente non contempla eccezioni, casi particolari, massime dottrinali né la cronistoria della giurisprudenza sull'argomento. Parrebbe tutto sommato ovvio, visto l'argomento e il contesto, ma invece a quanto pare occorre specificarlo. Mah.
Il comodato che si chiude entro le 72 ore dal punto di vista tecnico dovrebbe essere COMUNQUE denunciato. La denuncia serve per mettere a conoscenza le FF.OO. su chi abbia il possesso ad un certo momento una determinata arma. Supponiamo infatti che dopo un anno dal comodato, per qualche motivo gli inquirenti appurino che tale arma fosse stata usata per commettere un reato, ebbene gli stessi andranno a chiedere spiegazioni a chi ufficialmente risultava proprietario dell'arma. Naturalmente, se non succede niente al solito le giustificazioni suggerite nel video sono sufficienti (è il metodo che tutti usano per poter trasportare le armi alle gare con tiratori minorenni) ma si è border-line.
@@Ombrellone4280 quindi tu dici che si può dare un'arma a qualunque persona per 71 ore e mezzo senza denunciare nulla? Attenzione che non è paragonabile all'uso ed al reintegro delle munizioni, il cambio di possesso deve essere sempre denunciato.
@@Faberestsuae Lo so, entro 72 ore. Non capisco il punto. E non è a qualsiasi persona, è a persona munita di titolo con scrittura privata controfirmata da entrambi.
Mmm ... la legge parla di locazione e di comodato, di conduttore e di accomodatario. Quindi - ammesso che "in affitto" sia equivalente a "in locazione" - è la legge n. 110/1975 a consentirlo. Se - invece - i due termini sono differenti dovresti spiegare dove sta (giuridicamente) la differenza tra affitto a e locazione. Una differenza c'è : loco una casa (bene improduttivo) e creo un affitto di azienda in quanto è produttiva. Nel linguaggio corrente i due termini afferiscono alla medesima situazione, senza troppi distinguo; questi brevi tutorial sono rivolti all'appassionato comune, non a un convegno di giuristi.
in un video parte di sedicente "Academy" ove si tratta di un concetto giuridico (vedasi comodato) si usano termini che afferiscono? se si avesse voluto semplificare, per l'utente finale, ben si sarebbe dovuto usare il termine NOLEGGIO e non certo AFFITTO in luogo di locazione di bene mobile. NON si tratta di "convegno di giuristi" ma, se si parla di diritto, ti assicuro che le parole sono PIETRE. Se vai dal verduriere chiedendo una mela e lui ti da una pera, dicendo che afferiscono in quanto nella macrocategoria "frutta", te la fai andare bene? con questo chiudo perché i toni usati non sono costruttivi. Tu continua pure ad affittare armi io continuerò a darle in comodato gratuito o oneroso. a non risentirci. @@fabioferrari9764
Si è scelto di utilizzare un termine conosciuto anche a chi non abbia una specifica cultura giuridica. Chiaramente ci si riferisce alla locazione (che è il termine usato dalla legge 110/75, non quello di noleggio). Un minimo di elasticità mentale, suvvia.
Gradirei sapere che titolo di studio hai tu. Te lo chiedo perchè Edoardo Mori, magistrato di cassazione che forse ne capisce qualcosa di legge ed è appassionato di armi, dice esattamente il contrario nella sua 'Sintesi del diritto delle armi' con aggiornamento 2020. Dapprima ti spiega che non sei tu a stabilire la destinazione di un'arma (anche se a te piace tanto fare le gare di tiro con la Beretta 98 o con la Glock, quelle non diventano armi sportive), poi, a pagina 90, ti dice che il comodato è ammesso solo per le armi sportive e quelle da caccia, che se proprio vuoi prestare un'arma comune ad un amico l'unico modo legale è vendergliela e poi riacquistarla. Se per caso ha ragione lui, ti rendi conto dei danni che fa il tuo video, di quante persone in buona fede puoi fare finire in galera?
Premetto che non voglio fare l'avvocato difensore di nessuno, ma ritengo di dover chiarire un paio di punti. Il giornalista che ha registrato il video si chiama Ruggero Pettinelli. Facendo una brevissima ricerca sulla Rete ho trovato qualche nota che riporto di seguito: *** Ruggero Pettinelli Giornalista di Armi & Tiro, è massimo esperto di armi antiche e moderne, già autore dell'opera "1891 il fucile degli italiani". Laureato in Giurisprudenza all'Università Statale di Milano, è giornalista professionista dal 2003, sempre con la rivista Armi e Tiro. È iscritto all'albo dei CTU del Tribunale di Milano in materia di balistica e nell'elenco dei Periti ed Esperti della Camera di Commercio di Milano, nella categoria “Armi". È autore di diversi libri di argomento storico-tecnico sulle armi dell’Esercito Italiano dal XIX secolo ai nostri giorni. www.theskillpress.it/autore/ruggero-pettinelli/ *** Riguardo alla "SINTESI" del Giudice Mori, dato che possiedo la versione 2021, copio la parte relativa al Comodato: "... Anche la detenzione temporanea di armi ricevute in comodato va denunziata da parte di chi fa il comodato e di chi riceve l'arma, se supera le 72 ore; non va denunziato il prestito fatto, durante una partita di caccia o un turno di gare. ...". Si trova a pag. 57. "...La cessione temporanea o prestito, si chiama comodato; esso può essere fatto solo per le armi sportive o da caccia; chi riceve l'arma in comodato deve farne denunzia entro 72 ore, se non la restituisce prima. ..." Si trova a pag. 85. L'unico appunto sul video, citando in Giudice Mori, potrebbe essere fatto circa la classificazione delle armi che si possono prestare o non prestare; ma credo che l'avvocato Pettinelli abbia spiegato esaustivamente per quale ragione possano essere "prestate" anche armi non classificate sportive o da caccia. Spero di essere stato chiaro. Saluti
Premetto che non voglio fare l'avvocato difensore di nessuno, ma penso sia utile dover chiarire un paio di punti. Il giornalista che ha registrato il video si chiama Ruggero Pettinelli. Facendo una brevissima ricerca sulla Rete ho trovato qualche nota che riporto di seguito: *** Ruggero Pettinelli Giornalista di Armi & Tiro, è massimo esperto di armi antiche e moderne, già autore dell'opera "1891 il fucile degli italiani". Laureato in Giurisprudenza all'Università Statale di Milano, è giornalista professionista dal 2003, sempre con la rivista Armi e Tiro. È iscritto all'albo dei CTU del Tribunale di Milano in materia di balistica e nell'elenco dei Periti ed Esperti della Camera di Commercio di Milano, nella categoria “Armi". È autore di diversi libri di argomento storico-tecnico sulle armi dell’Esercito Italiano dal XIX secolo ai nostri giorni. www.theskillpress.it/autore/ruggero-pettinelli/ *** Riguardo alla "SINTESI" del Giudice Mori, dato che possiedo la versione 2021, copio la parte relativa al Comodato: "... Anche la detenzione temporanea di armi ricevute in comodato va denunziata da parte di chi fa il comodato e di chi riceve l'arma, se supera le 72 ore; non va denunziato il prestito fatto, durante una partita di caccia o un turno di gare. ...". (Si trova a pag. 57). "...La cessione temporanea o prestito, si chiama comodato; esso può essere fatto solo per le armi sportive o da caccia; chi riceve l'arma in comodato deve farne denunzia entro 72 ore, se non la restituisce prima. ..." (Si trova a pag. 85). L'unico appunto sul video, citando in Giudice Mori, potrebbe essere fatto circa la classificazione delle armi che si possono prestare o non prestare; ma credo che l'avvocato Pettinelli abbia spiegato esaustivamente per quale ragione possano essere "prestate" anche armi non classificate sportive o da caccia. Di seguito proverò a farne breve riassunto: Il legislatore, nella legge 110 del 1975 parla di armi per USO sportivo o USO caccia; da questo è nato l’equivoco che le armi al di fuori di queste due categorie non possono essere date in comodato. L’avvocato spiega che l’articolo 22 della legge 110 del 1975 è antecedente alla determinazione giuridica del concetto di arma sportiva. Infatti, la legge che ha istituito il concetto di armi sportive è la legge 85 del 1986. Da ciò risulta chiaro che l’espressione “…armi destinate ad uso sportivo o di caccia…” usata nella legge del 1975, non poteva riferirsi alla catalogazione delle armi, ma all’uso al quale erano destinate, semplicemente perché, a quel tempo, le armi sportive non esistevano. Quindi, in definitiva, possono essere date in comodato armi comuni, sportive, da caccia o antiche, da destinare o all’uso sportivo o venatorio e chi riceve l'arma in comodato deve farne denunzia entro 72 ore, se non la restituisce prima. Per lo meno, io ho capito così. Spero di essere stato chiaro. Saluti P.S. Per ulteriori approfondimenti, riporto un estratto delle due leggi di cui sopra, e i collegamenti al sito dal quale le ho estratte: tale sito è gestito dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: *** LEGGE 18 aprile 1975, n. 110 Art. 22 Locazione e comodato di armi Non è consentita la locazione o il comodato delle armi di cui agli articoli 1 e 2, salvo che si tratti di armi per uso scenico, ovvero di armi destinate ad uso sportivo o di caccia, ovvero che il conduttore o accomodatario sia munito di autorizzazione per la fabbricazione di armi o munizioni ed il contratto avvenga per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo. Per armi da fuoco per uso scenico si intendono le armi alle quali, con semplici accorgimenti tecnici, venga occlusa parzialmente la canna al solo scopo di impedire che possa espellere un proiettile ed il cui impiego avvenga costantemente sotto il controllo dell'armaiolo che le ha in carico. ((Le armi da fuoco per uso scenico sono sottoposte, a spese dell'interessato, a verifica del Banco nazionale di prova, che vi apporrà specifico punzone.)) È punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila chiunque dà o riceve in locazione o comodato armi in violazione del divieto di cui al precedente comma. (16) La pena è raddoppiata se l'attività di locazione o comodato delle armi risulta abituale. ------------- AGGIORNAMENTO (16) Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera n)) che al presente articolo "al secondo comma le parole: "da euro 206 a euro 1549" sono sostituite dalle seguenti: "da 2.000 euro a 20.000 euro"". www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-18;110!vig *** LEGGE 25 marzo 1986, n. 85 Art. 2 (( 1. Alle armi per uso sportivo viene riconosciuta, nel rispetto delle norme della legge 7 agosto 1990, n. 241, tale qualifica, a richiesta del fabbricante o dell'importatore, dal Banco nazionale di prova, sentite le federazioni sportive interessate affiliate o associate al CONI. Per le armi per uso sportivo sono ammessi caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero di colpi maggiore rispetto a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, se previsto dalla disciplina sportiva prescritta dalle federazioni sportive interessate affiliate o associate al CONI. )) 2. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, si intendono per armi sportive quelle, sia lunghe che corte, che, per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano esclusivamente allo specifico impiego nelle attività sportive. (( 3. Delle armi per uso sportivo sottoposte a verifica da parte del Banco nazionale di prova è redatto un apposito elenco. )) www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1986-04-03&atto.codiceRedazionale=086U0085&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=0&qId=cfe3f326-9628-4669-939d-6d7061876838&tabID=0.595105759534869&title=lbl.dettaglioAtto
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Un canale utile, che fornisce informazioni chiare e dettagliate agli appassionati, relativi alle novità in campo armiero, al possesso, alla detenzione nonché al trasporto delle armi, sia per uso sportivo che per la caccia. 🔝
Finalmente uno che fa chiarezza... Lo ho sempre detto che possono essere date in comodato anche le armi comuni, semplicemente perché il comodato delle armi ê nato prima dell'esistenza del concetto di armi sportive
certamente si, purché però "destinate ad uso sportivo".
@@ladyswim esatto, però puoi prestare tutte le armi che vuoi
Complimenti, lezione chiarissima 🔝
I miei complimenti per la chiarezza e sintesi dell argomento.
Complimenti e grazie!
Molto interessante e istruttivo
complimenti per la tua chiarezza, dovresti scriverle tu le leggi sulle armi e munizioni, no questi burocrati che non sanno niente in materia
Buon giorno, in famiglia siamo i 3 col porto d'armi sportivi, alcune armi sono intestate a me altre ai miei 2 figli, posso andare al poligono, nel quale siamo iscritti, con un arma intestata ad uno dei miei figli, in giornata, senza mettere niente per iscritto [ovviamente la denuncia dell'arma accompagna sempre l'arma stessa].?
Grazie
No, se il figlio non ti accompagna dovete fare un comodato, che strapperete alla sera.
Grazie mille. Buon lavoro
Vorrei conoscere il limite di detenzione di munizioni e polvere per due persone munite di licenza di caccia che ricaricano e convivono. In altre parole il limite di 5 kg di polvere comprensivo delle munizioni cariche, in questo caso è da intendersi pro-capite come se i due non convivessero oppure questa condizione pone il limite di fatto a 5 Kg totali per entrambi?
Ottima spiegazione, il dubbio pero' mi viene se per esempio io prendo un arma in comodato per andare al poligono e poi per un imprevisto non posso andare al poligono. In quel caso non posso dimostrare che ho preso l'arma per uso sportivo. Forse non e' necessario dimostrare l'uso che ne faccio?
Grazie, per me è importante sapere che anche le armi classificate comuni possono esere date in comodato, e aggiungo una domanda, io posso dare in comodato, per esempio per sparare in un tiro a segno, un'arma a chi non ha un titolo di polizia ma abbia semplicemente conseguito il Diploma di abilitazione?
Esempio: Io sto sparando in un TSN, il mio vicino che spara con un'arma noleggiata dalla Sezione ma non ha il porto d'armi mi chiede di provare la mia, posso fargliela provare? Ovviamente non posso dargliela da portare a casa ma per sparare?
Grazie
Buongiorno. Ma ,per un comodato di durata oltre le 72 ore, entrambi ( comodante e comodatario ) devono recarsi in questura per denunciare il comodato che hanno redatto in forma scritta? Stessa cosa allo scadere dello stesso comodato? ( ritornano in questura per denunciarne la sua fine ?. Grazie
L'obbligo di denuncia sta solo se le armi si spostano dal luogo di detenzione dichiarato. Il comodato puro, quindi con le armi che non si muovono per oltre le 72 ore, non richoede adempimenti presso questura/CC.
@@og7627Non sembra essere così. Se il comodato supera le 72 ore va fatta denuncia .
Buonasera, mi è sembrato di sentire in commissariato che il comodato non si può fare per le pistole ma soltanto per i fucili. Forse è una loro interpretazione oppure, probabilmente, non ho ben capito io. Grazie Pietro da Roma
Canale davvero soddisfacente ,e chiaro ,visto che sa tutte queste cose ,e normale che ho presentato il rinnovo porto d'armi a febbraio 2023 e ancora nessuna risposta?
strano, di solito neanche le questure più burocratizzate ci mettono più di 20 giorni. Hai provato a chiamare l'ufficio porto d''armi della Questura? Magari il documento è lì che attende pazientemente. Loro non hanno mica l'obbligo di avvisarti.
Buongiorno, una domanda che da giorni mi “assilla”: ma per cedere un’arma sportiva in comodato d’uso ad una persona entrambi i soggetti devono avere il porto d’armi in corso di validità oppure basta che sia in corso di validità solamente il porto della persona che riceve l’arma in comodato? Grazie mille
chi cede un'arma non ha bisogno di porto d'armi. Quest'ultimo serve necessariamente a chi acquista o riceve l'arma
Che differenza c'è tra una arma comune e una arma sportiva..come conoscerli..??Grazie...e complimenti..molto profesionale
Banco prova armi, e li trovi tutto
Grazie. Alcune sezioni del TSN sostengono che il comodato di armi a fuoco è possibile solo per una durata non superiore alle 72 ore. E' chiaramente una sciocchezza, ma è difficile faglielo capire...
Aggiungo che in TSN della mia città continuano a ribadire che le armi classificate comuni non possono essere "prestate". Ahhhhhhhhhhhh
Una domanda forse banale ma che puo riguardare molti. Al poligono si fa provare l arma ad un amico o possibile compratore,con entrambi presenti e solo all interno. Come comportarsi? Grazie.
Quello che (io) ho capito è che, siccome il comodato può essere espresso verbalmente e si esaurisce ENTRO le 72 ore, è possibile farlo.
No, dentro al poligono ci sono altre regole. Poi se il proprietario è presente e c'è solo un affido temporaneo non si tratta di comodato.
Se sei presente il possesso è ancora tuo.
Buona sera ho una domanda da fare : mio figlio vive con me, può utilizzare le mie armi x andare a caccia, senza fare nessun comodato ho cosa bisogna fare?
Se sei assente dovete fare il comodato. L'intero video ruota su questo.
Si può detenere un'fucile da caccia (oltre ad avere regolare denuncia presso la propria abitazione di altre armi) in casa di un amico ,quindi non parente.?
Le armi pupo detenere dove vuoi, ovviamente in sicurezza e denunciando ogni arma nel luogo di detenzione
scusate , si può cedere assieme all'arama anche il munizionamento
Il comodato presuppone la restituzione del bene, le munizioni sono consumabili e non possono essere restituite. Quindi risposta negativa, dovresti fare un cessione a titolo gratuito... Credo
1000 grazie
Va chiarito che, non è possibile dare in comodato o locazione armi comuni o sportive per uso caccia poiché vietate per quell' attivita. È una precisazione necessaria perché potrebbero essere interessati da provvedimenti penali/amministrativi sia il comodante che il comodatario.
Vero è che sembra scontato ma non tutti sono preparati in materia quindi il conodato o locazione sono consentiti per l' uso sportivo per tutte le tipologie di armi detenibili mentre per la caccia possono esserlo solo le armi consentite per la caccia e non le armi sportive o comuni.
Ricordando inoltre che per un' arma sportiva non è mai consentito il porto ma solo il trasporto (a caccia nell' ambito venatorio abbiamo il porto.....stesso discorso anche se meno pertinente la guardia paricolare giurata non può andare in giro con un' arma sportiva ma solo con armi comuni....ma in quest' ulrimo caso il comodante non ne è responsabile).
Il "cappello" giuridico o da leguleio, come dice lei, pare piuttosto confuso. Spiace perché il punto non ha bisogno di messaggi di questo tipo. Il comodato é essenzialmente gratuito ma può ben essere oneroso. La locazione di beni mobili (o noleggio) é cosa diversa. Saluti.
condivido
Certamente esiste anche il comodato oneroso. Spero che si sia tutto sommato tutti d'accordo che l'onerosità del comodato costituisce l'eccezione (o quantomeno una casistica minoritaria) piuttosto che la regola, per lo specifico negozio giuridico. Il video non era inteso come sunto di diritto privato e/o civile e ovviamente non contempla eccezioni, casi particolari, massime dottrinali né la cronistoria della giurisprudenza sull'argomento. Parrebbe tutto sommato ovvio, visto l'argomento e il contesto, ma invece a quanto pare occorre specificarlo. Mah.
Disse il Priore alla Badessa, sulla carta si canta la messa o se preferite "carta canta"
Il comodato che si chiude entro le 72 ore dal punto di vista tecnico dovrebbe essere COMUNQUE denunciato.
La denuncia serve per mettere a conoscenza le FF.OO. su chi abbia il possesso ad un certo momento una determinata arma. Supponiamo infatti che dopo un anno dal comodato, per qualche motivo gli inquirenti appurino che tale arma fosse stata usata per commettere un reato, ebbene gli stessi andranno a chiedere spiegazioni a chi ufficialmente risultava proprietario dell'arma.
Naturalmente, se non succede niente al solito le giustificazioni suggerite nel video sono sufficienti (è il metodo che tutti usano per poter trasportare le armi alle gare con tiratori minorenni) ma si è border-line.
No, visto che intercorrono 72 ore come tempo massimo per la denuncia.
@@Ombrellone4280 quindi tu dici che si può dare un'arma a qualunque persona per 71 ore e mezzo senza denunciare nulla? Attenzione che non è paragonabile all'uso ed al reintegro delle munizioni, il cambio di possesso deve essere sempre denunciato.
@@Faberestsuae Lo so, entro 72 ore. Non capisco il punto. E non è a qualsiasi persona, è a persona munita di titolo con scrittura privata controfirmata da entrambi.
La chiusura in cui si dice che in Italia si può dare in AFFITTO un arma .... sta scherzando, vero? Ma doovrebbe mettere un disclaimer.
Perché?
approfondisca il significato giuridico di AFFITTO e capirà. cordiali saluti@@DavideLangBart
Mmm ... la legge parla di locazione e di comodato, di conduttore e di accomodatario. Quindi - ammesso che "in affitto" sia equivalente a "in locazione" - è la legge n. 110/1975 a consentirlo. Se - invece - i due termini sono differenti dovresti spiegare dove sta (giuridicamente) la differenza tra affitto a e locazione. Una differenza c'è : loco una casa (bene improduttivo) e creo un affitto di azienda in quanto è produttiva. Nel linguaggio corrente i due termini afferiscono alla medesima situazione, senza troppi distinguo; questi brevi tutorial sono rivolti all'appassionato comune, non a un convegno di giuristi.
in un video parte di sedicente "Academy" ove si tratta di un concetto giuridico (vedasi comodato) si usano termini che afferiscono? se si avesse voluto semplificare, per l'utente finale, ben si sarebbe dovuto usare il termine NOLEGGIO e non certo AFFITTO in luogo di locazione di bene mobile. NON si tratta di "convegno di giuristi" ma, se si parla di diritto, ti assicuro che le parole sono PIETRE. Se vai dal verduriere chiedendo una mela e lui ti da una pera, dicendo che afferiscono in quanto nella macrocategoria "frutta", te la fai andare bene?
con questo chiudo perché i toni usati non sono costruttivi. Tu continua pure ad affittare armi io continuerò a darle in comodato gratuito o oneroso. a non risentirci.
@@fabioferrari9764
Si è scelto di utilizzare un termine conosciuto anche a chi non abbia una specifica cultura giuridica. Chiaramente ci si riferisce alla locazione (che è il termine usato dalla legge 110/75, non quello di noleggio). Un minimo di elasticità mentale, suvvia.
Gradirei sapere che titolo di studio hai tu. Te lo chiedo perchè Edoardo Mori, magistrato di cassazione che forse ne capisce qualcosa di legge ed è appassionato di armi, dice esattamente il contrario nella sua 'Sintesi del diritto delle armi' con aggiornamento 2020. Dapprima ti spiega che non sei tu a stabilire la destinazione di un'arma (anche se a te piace tanto fare le gare di tiro con la Beretta 98 o con la Glock, quelle non diventano armi sportive), poi, a pagina 90, ti dice che il comodato è ammesso solo per le armi sportive e quelle da caccia, che se proprio vuoi prestare un'arma comune ad un amico l'unico modo legale è vendergliela e poi riacquistarla. Se per caso ha ragione lui, ti rendi conto dei danni che fa il tuo video, di quante persone in buona fede puoi fare finire in galera?
Premetto che non voglio fare l'avvocato difensore di nessuno, ma ritengo di dover chiarire un paio di punti. Il giornalista che ha registrato il video si chiama Ruggero Pettinelli. Facendo una brevissima ricerca sulla Rete ho trovato qualche nota che riporto di seguito:
*** Ruggero Pettinelli
Giornalista di Armi & Tiro, è massimo esperto di armi antiche e moderne, già autore dell'opera "1891 il fucile degli italiani". Laureato in Giurisprudenza all'Università Statale di Milano, è giornalista professionista dal 2003, sempre con la rivista Armi e Tiro. È iscritto all'albo dei CTU del Tribunale di Milano in materia di balistica e nell'elenco dei Periti ed Esperti della Camera di Commercio di Milano, nella categoria “Armi". È autore di diversi libri di argomento storico-tecnico sulle armi dell’Esercito Italiano dal XIX secolo ai nostri giorni.
www.theskillpress.it/autore/ruggero-pettinelli/
***
Riguardo alla "SINTESI" del Giudice Mori, dato che possiedo la versione 2021, copio la parte relativa al Comodato:
"... Anche la detenzione temporanea di armi ricevute in comodato va denunziata da parte di chi fa il comodato e di chi riceve l'arma, se supera le 72 ore; non va denunziato il prestito fatto, durante una partita di caccia o un turno di gare. ...". Si trova a pag. 57.
"...La cessione temporanea o prestito, si chiama comodato; esso può essere fatto solo per le armi sportive o da caccia; chi riceve l'arma in comodato deve farne denunzia entro 72 ore, se non la restituisce prima. ..." Si trova a pag. 85.
L'unico appunto sul video, citando in Giudice Mori, potrebbe essere fatto circa la classificazione delle armi che si possono prestare o non prestare; ma credo che l'avvocato Pettinelli abbia spiegato esaustivamente per quale ragione possano essere "prestate" anche armi non classificate sportive o da caccia.
Spero di essere stato chiaro. Saluti
Premetto che non voglio fare l'avvocato difensore di nessuno, ma penso sia utile dover chiarire un paio di punti. Il giornalista che ha registrato il video si chiama Ruggero Pettinelli. Facendo una brevissima ricerca sulla Rete ho trovato qualche nota che riporto di seguito:
*** Ruggero Pettinelli
Giornalista di Armi & Tiro, è massimo esperto di armi antiche e moderne, già autore dell'opera "1891 il fucile degli italiani". Laureato in Giurisprudenza all'Università Statale di Milano, è giornalista professionista dal 2003, sempre con la rivista Armi e Tiro. È iscritto all'albo dei CTU del Tribunale di Milano in materia di balistica e nell'elenco dei Periti ed Esperti della Camera di Commercio di Milano, nella categoria “Armi". È autore di diversi libri di argomento storico-tecnico sulle armi dell’Esercito Italiano dal XIX secolo ai nostri giorni.
www.theskillpress.it/autore/ruggero-pettinelli/
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Riguardo alla "SINTESI" del Giudice Mori, dato che possiedo la versione 2021, copio la parte relativa al Comodato:
"... Anche la detenzione temporanea di armi ricevute in comodato va denunziata da parte di chi fa il comodato e di chi riceve l'arma, se supera le 72 ore; non va denunziato il prestito fatto, durante una partita di caccia o un turno di gare. ...". (Si trova a pag. 57).
"...La cessione temporanea o prestito, si chiama comodato; esso può essere fatto solo per le armi sportive o da caccia; chi riceve l'arma in comodato deve farne denunzia entro 72 ore, se non la restituisce prima. ..." (Si trova a pag. 85).
L'unico appunto sul video, citando in Giudice Mori, potrebbe essere fatto circa la classificazione delle armi che si possono prestare o non prestare; ma credo che l'avvocato Pettinelli abbia spiegato esaustivamente per quale ragione possano essere "prestate" anche armi non classificate sportive o da caccia. Di seguito proverò a farne breve riassunto:
Il legislatore, nella legge 110 del 1975 parla di armi per USO sportivo o USO caccia; da questo è nato l’equivoco che le armi al di fuori di queste due categorie non possono essere date in comodato. L’avvocato spiega che l’articolo 22 della legge 110 del 1975 è antecedente alla determinazione giuridica del concetto di arma sportiva. Infatti, la legge che ha istituito il concetto di armi sportive è la legge 85 del 1986.
Da ciò risulta chiaro che l’espressione “…armi destinate ad uso sportivo o di caccia…” usata nella legge del 1975, non poteva riferirsi alla catalogazione delle armi, ma all’uso al quale erano destinate, semplicemente perché, a quel tempo, le armi sportive non esistevano. Quindi, in definitiva, possono essere date in comodato armi comuni, sportive, da caccia o antiche, da destinare o all’uso sportivo o venatorio e chi riceve l'arma in comodato deve farne denunzia entro 72 ore, se non la restituisce prima.
Per lo meno, io ho capito così.
Spero di essere stato chiaro. Saluti
P.S.
Per ulteriori approfondimenti, riporto un estratto delle due leggi di cui sopra, e i collegamenti al sito dal quale le ho estratte: tale sito è gestito dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
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LEGGE 18 aprile 1975, n. 110
Art. 22
Locazione e comodato di armi
Non è consentita la locazione o il comodato delle armi di cui agli articoli 1 e 2, salvo che si tratti di armi per uso scenico, ovvero di armi destinate ad uso sportivo o di caccia, ovvero che il conduttore o accomodatario sia munito di autorizzazione per la fabbricazione di armi o munizioni ed il contratto avvenga per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo. Per armi da fuoco per uso scenico si intendono le armi alle quali, con semplici accorgimenti tecnici, venga occlusa parzialmente la canna al solo scopo di impedire che possa espellere un proiettile ed il cui impiego avvenga costantemente sotto il controllo dell'armaiolo che le ha in carico. ((Le armi da fuoco per uso scenico sono sottoposte, a spese dell'interessato, a verifica del Banco nazionale di prova, che vi apporrà specifico punzone.))
È punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila chiunque dà o riceve in locazione o comodato armi in violazione del divieto di cui al precedente comma. (16)
La pena è raddoppiata se l'attività di locazione o comodato delle armi risulta abituale.
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AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera n)) che al presente articolo "al secondo comma le parole: "da euro 206 a euro 1549" sono sostituite dalle seguenti: "da 2.000 euro a 20.000 euro"".
www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-18;110!vig
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LEGGE 25 marzo 1986, n. 85
Art. 2
((
1. Alle armi per uso sportivo viene riconosciuta, nel rispetto delle norme della legge 7 agosto 1990, n. 241, tale qualifica, a richiesta del fabbricante o dell'importatore, dal Banco nazionale di prova, sentite le federazioni sportive interessate affiliate o associate al CONI. Per le armi per uso sportivo sono ammessi caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero di colpi maggiore rispetto a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, se previsto dalla disciplina sportiva prescritta dalle federazioni sportive interessate affiliate o associate al CONI.
))
2. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, si intendono per armi sportive quelle, sia lunghe che corte, che, per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano esclusivamente allo specifico impiego nelle attività sportive.
((
3. Delle armi per uso sportivo sottoposte a verifica da parte del Banco nazionale di prova è redatto un apposito elenco.
))
www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1986-04-03&atto.codiceRedazionale=086U0085&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=0&qId=cfe3f326-9628-4669-939d-6d7061876838&tabID=0.595105759534869&title=lbl.dettaglioAtto
Che palleee!!
Quando un'arma viene lasciata in una armeria x la vendita oltre le 72 ore che obblighi ci sono?