10 kW di FOTOVOLTAICO su impianto senza progetto

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  • Опубліковано 18 лис 2024

КОМЕНТАРІ • 13

  • @iw4blg
    @iw4blg 6 місяців тому

    Bravissimo come sempre... Quando hai detto ""che si può fare se l'impianto è più vecchio del 2008?" per un attimo ho pensato "dai, facciamo un bel condono!" 🙂

  • @pietrogunella8152
    @pietrogunella8152 9 місяців тому

    Nel realizzare un ampliamento però al massimo si verifica la compatibilità con quanto presente. Poi con lettera a parte si fa presente lo stato degli impianti. Non mi pare che nella dico di debbano citare altre eventuali. Fosse una diri invece sì.

    • @ilprofessionistaelettrico
      @ilprofessionistaelettrico  9 місяців тому +1

      Se ti vuoi tutelare devi far presente al cliente le deficienze dell'impianto che tu, in qualità di professionista, hai riscontrato e che possono compromettere la sicurezza dell'utente

  • @0_-Coss-_0
    @0_-Coss-_0 9 місяців тому +1

    Bello l'esempio del dottore! E invece Alessio un impianto fotovoltaico da 10kW con inverter da 6kW necessita di obbligo di progetto?

    • @ilprofessionistaelettrico
      @ilprofessionistaelettrico  9 місяців тому

      Purtroppo ad oggi non possiamo risponderti perchè attualmente c'è ancora interpretabilità sulla questione.
      Le prossime modifiche normative pare indicheranno di considerare la potenza nominale dell'impianto quindi la minima tra inverter e pannelli.

    • @giuseppebattaglino
      @giuseppebattaglino 9 місяців тому +2

      No.
      Perché la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico è di 6kw

    • @CarloRiccardoSberna85
      @CarloRiccardoSberna85 Місяць тому

      Io andrei di potenza nominale secondo calcolo Cei. Minore tra kW inverter e kW pannelli.

  • @ighor.giovanni
    @ighor.giovanni Місяць тому

    Mi risulta che il progetto è sempre obbligatorio, ovvero a firma di progettista abilitato quando l'impianto ha una potenza impegnata > di 6kW .... dimensioni unità immobiliare ecc... nelle altre condizioni un "minimo" di progetto lo deve redigere l'installatore.

  • @carlomonaco543
    @carlomonaco543 Місяць тому

    Salve,mi sembra che la legge dica diversamente,cioe' se la potenza immessa in rete supera 6 kW c'e' l'obbligo del progetto.Se l' impianto e' OFF-GRID si puo' andare fino a 11 kW in monofase e fino a 20 kW in trifase

  • @massimorivaroli6017
    @massimorivaroli6017 Місяць тому

    1. Una dichiarazione di conformità non veritiera.
    Si. L’installatore che rilascia una dichiarazione di conformità non veritiera commette un atto che ha rilevanza penale e viola l’art. 481 del Codice Penale “Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità”.
    Inoltre, in base all’art. 359 del Codice Penale, relativo alle persone esercenti un servizio di pubblica utilità, l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 481 c.p. può configurarsi come reato singolo o in concorso con altri reati.
    L’installatore reo di aver compilato una dichiarazione falsa può vedersi abbinati i seguenti reati:
    Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.) quando la falsità della dichiarazione riguarda i materiali impiegati;
    Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) se la P.A. deve emettere un atto pubblico basandosi sulla falsa dichiarazione;
    la dichiarazione di conformità viene acquisita dall’amministrazione comunale che si avvale di essa per rilasciare il certificato di agibilità e di abitabilità di un edificio e basa la sua deliberazione su un atto destinato a provare il vero;
    Reati derivanti dalla violazione degli art. 1 e 5 della legge 1083/71 se oggetto della certificazione falsa sono gli impianti a gas per uso domestico e possono comportare un’ammenda da 102 € a 204 € o addirittura l’arresto fino a 2 anni.
    2. Quali sanzioni per l’installatore non abilitato che firma una dichiarazione di conformità?
    Rischia fino ad 1 anno di reclusione o il pagamento di una multa da 51€ a 516€.
    Entra in gioco l’art. 481 del Codice Penale.
    Esercitare un servizio di pubblica utilità vuol dire “svolgere una professione il cui servizio è vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell’opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi”.
    Infatti l’installatore deve disporre dell’abilitazione da parte dello Stato ed il committente deve rivolgersi ad un installatore abilitato per legge.
    3. Quali sanzioni per un impianto non a regola d’arte?
    Ricaviamo la definizione di “impianto a regola d’arte”:
    dall’art. 5 del DM 37/08 , in base al quale sono costruiti “a regola d’arte” “i progetti elaborati in conformità alla normativa vigente, alle indicazioni delle guide e alle norme dell’UNI, del CEI (…);
    dall’art. 81 del D.Lgs. 81/08, secondo cui sono redatti secondo le regole dell’arte gli impianti costruiti “secondo le norme della buona tecnica”.
    Per l’installatore che non esegue l’impianto secondo le regole dell’arte, violando gli obblighi imposti dalla normativa vigente, è stabilita una multa da 1000 a 10000 €.
    Il D.Lgs. 81/08, Testo Unico per la sicurezza sul lavoro, prevede che il non rispetto degli obblighi ivi riportati comporti:
    l’arresto fino a 3 mesi;
    la multa da 1200 € a 5200 €.
    L’installatore va incontro a provvedimenti disciplinari anche da parte degli ordini professionali, rischiando anche la sospensione dell’abilitazione di installatore, qualora persista , almeno per 3 volte, nel realizzare un progetto non conforme alla regola dell’arte.
    Le imprese installatrici che violano per più di 3 volte le norme di sicurezza rischiano di essere sospese dall’Albo delle Imprese Artigiane e dal Registro delle Imprese.
    L’installatore ha l’obbligo di utilizzare materiali a regola d’arte ed è responsabile dei componenti dell’impianto installato anche se questi li fornisce il committente.
    Per effetto della Direttiva CEE 89/374 sulla Responsabilità di Prodotto, l’installatore è responsabile se ha contribuito a mettere a disposizione del cliente un prodotto difettoso.
    L’installatore deve rifiutarsi di installare componenti non a regola d’arte o non idonei al luogo d’installazione. A riguardo della DICO, se il condominio è soggetto al 462/08, verifica periodica impianti di messa a terra, e il verificatore nell'atto della visura documentazione, non ne ha preso atto e segnalato nella circostanza che sopra i 6 Kw occorre il progetto, anche qui il discorso diventa interessante.

  • @vincenzoamendola14
    @vincenzoamendola14 9 місяців тому

    Ciao buongiorno ho un citofono Urmet devo sostituirlo con uno compatibile farpisa ,ho dei problemi mi potresti aiutare?

  • @giuseppebattaglino
    @giuseppebattaglino 9 місяців тому +1

    Gli impianti fotovoltaici con potenza nominale superiore a 6kw hanno l'obbligo del progetto.