Direi che le armi in genere in italia sono decisamente mal viste anche e soprattutto dovuto alla immensa ingoranza delle autorita che devono decidere , potrei parlare per ore delle contraddizioni delle leggi.
Piccolo errore mio : le armi di categoria A7(cioè quelle a percussione centrale semiautomatiche) sono - ad esempio - quelle che consentono di sparare più di 11 colpi senza ricaricare se, per le corte : Un caricatore che può contenere più di 20 colpi è parte dell’arma da fuoco o Un caricatore staccabile che può contenere più di 20 colpi vi è inserito B. Le armi da fuoco lunghe che consentono di sparare più di 11 colpi senza ricaricare se: Un caricatore che può contenere più di 10 colpi è parte dell’arma da fuoco o Un caricatore staccabile che può contenere più di 10 colpi vi è inserito
Eppure ho un M4 catalogato caccia (acquistato in una felice finestra temporale) che può utilizzare caricatori da 29 colpi ed un ak catalogato sportivo sempre con la possibilità di caricatori da 29 colpi. Per entrambe le armi le schede del catalogo e del registro armi riportano la capienza massima dei caricatori. Chiaramente i caricatori maggiorati sono tutti denunciati. Mi.sfugge qualcosa?
Luca M La Categoria A,definisce le armi il cui possesso è proibito ai cittadini comunitari, che nel nostro ordinamento possiamo accomunare alle armi da guerra, tipo guerra e clandestine. Di seguito la classificazione : A1 - Dispositivi di lancio ed ordigni per uso militare ad effetto esplosivo Comprende i tubi lancia granate applicabili alle armi lunghe, i tromboncini per il lancio di bombe applicati sulla volata delle armi lunghe ed i lanciagranate, oltre ovviamente ai relativi ordigni esplosivi. A2 - Le armi da fuoco automatiche Tutte quelle in grado di sparare a raffica, nel nostro ordinamento già definite da guerra dall’art. 2 della legge 185/90. A3 - Le armi da fuoco camuffate sotto forma di altro oggetto Nel nostro ordinamento sarebbero armi clandestine, poiché mai il vecchio Catalogo Nazionale iscrisse armi di questo tipo, né oggi il BNP omologherebbe mai una pistola con le sembianze di un ombrello o di una penna) A4 - Le munizioni a pallotte perforanti, esplosive o incendiarie, nonché i proiettili per dette munizioni Si tratta dello stesso divieto già presente nell’articolo 2 della legge 110 del 1975, salvo che qui è sparito il riferimento al “nucleo” della munizione perforante e quello alle munizioni traccianti. Le munizioni indicate sono tipicamente destinate ad usi militari e non sono presenti sul mercato civile. Parlare però genericamente di munizioni perforanti è alquanto ambiguo. Ogni proiettile perfora, dipende solo da cosa! Nel testo di legge italiano si fa un espresso riferimento alle munizioni tipicamente militari, dotate di un nucleo interno costituito da metallo duro che funge da perforatore, mentre nella normativa in esame questo riferimento non c’è, per cui, per assurdo, in assenza di una specifica tecnica, qualunque cartuccia potrebbe essere considerata tale (oppure nessuna). A5 - Le munizioni per pistole o rivoltelle dotate di proiettili ad espansione nonché tali proiettili, salvo quelle destinate alle armi da caccia o da tiro al bersaglio per le persone abilitate ad usare tali armi Anche in questo caso ritroviamo una limitazione che era già presente nel nostro ordinamento, nel già richiamato articolo 2 della legge 110/1975. Dalla formulazione della norma si deduce che tali munizioni e proiettili sono utilizzabili in ambito sportivo e venatorio, ma non per la difesa personale. Tuttavia, come nella legge nazionale, anche quella europea non specifica cosa si debba esattamente intendere per “munizione espansiva” (un concetto contenuto nell’accordo di Schengen, che vieta la detenzione e l’uso di munizioni e proiettili “dum-dum” e a punta cava, ma mai rielaborato correttamente nelle legislazioni di applicazione civile). Da un punto di vista strettamente tecnico, sono sicuramente classificabili come espansivi quei proiettili dotati di una cavità apicale (come quelli JHP, Jacketed Hollow Point), il cui scopo è quello di favorire la dilatazione/espansione del proiettile immediatamente all’impatto sul bersaglio, in particolar modo a contatto con i fluidi di un corpo animale/umano. In campo venatorio, lo stesso effetto viene ottenuto anche con degli inserti in plastica sulla porzione apicale del proiettile. Non rientrerebbero, invece, nel novero delle munizioni espansive quelle caricate con proiettili in lega o semi camiciati, che hanno un elevato coefficiente di deformabilità all’impatto, ma che non si “espandono” nel senso tecnico del termine. Da sottolineare, infine, che la citata norma nazionale non prevede alcuna sanzione in caso di violazione, come per le altre munizioni vietate, con la differenza che le altre sono destinate esclusivamente ad impieghi militari, per cui possono sempre trovare applicazione le varie norme in materia di materiali d’armamento, mentre quelle di cui qui si tratta sono destinate esclusivamente al mercato civile. A6 - Armi da fuoco automatiche che sono state trasformate in armi semiautomatiche, fatto salvo l’art. 7, paragrafo 4 bis Le armi a cui si fa qui riferimento sono quelle che nel nostro ordinamento erano definite come “demilitarizzate”, ossia quelle che, nate come armi militari a raffica, avevano subito delle trasformazioni meccaniche per consentire il solo tiro semiautomatico e, quindi, la loro immissione sul mercato civile. Il richiamo all’art. 7 della Direttiva è riferito alle armi acquistate e regolarmente denunciate prima della data del 13 giugno 2017, in quanto fino a quella data inquadrate nella categoria B7. Non è chiaro, tuttavia, quale sia il loro attuale corretto inquadramento Non c’è dubbio che tutte quelle acquistate dopo il 13.06.2017 appartengano a questa categoria, ma anche quelle acquisite prima, laddove debbano essere trasferite in altro Paese membro, sono classificate come A6. Scopo dell’eccezione appositamente inserita, probabilmente, era solo quello di salvaguardare i diritti acquisiti dai legali possessori, in quei Paesi che, a seguito dell’entrata in vigore della nuova Direttiva, avessero voluto vietarne la circolazione sul loro territorio. A7 - Ciascuna delle seguenti armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale: A. Le armi da fuoco corte che consentono di sparare più di 21 colpi senza ricaricare se: Un caricatore che può contenere più di 20 colpi è parte dell’arma da fuoco o Un caricatore staccabile che può contenere più di 20 colpi vi è inserito B. Le armi da fuoco lunghe che consentono di sparare più di 11 colpi senza ricaricare se: Un caricatore che può contenere più di 10 colpi è parte dell’arma da fuoco o Un caricatore staccabile che può contenere più di 10 colpi vi è inserito
Luca M comunque rileggendo il tuo commento, hai scritto bene : può contenere ... perché un M4 con caricatore fino a 10 rimane B9 o B4. Nel momento che ci metti un caricatore da almeno 11 colpi diventa A7. Arma vietata, detenibile in deroga per UITS ecc...
@@filippobdc8267 www.bancoprova.it/index.php?option=com_jumi&fileid=6&t=b&idd=4222 Pare che se classificate B7 e sportive si possa utilizzare un caricatore da 29. Vedasi nota in calce della scheda del banco
Le armi a bassa capacità offensiva (mi riferisco alle aria compressa con potenza inferiore ai 7,5 joule), posso essere modificate (magari sostituendo la molla con un pistone a gas o ostruendo, ove presente, il foro di depotenziamento e installando una molla più debole) senza ovviamente far superare i previsti joule?
Ciao Filippo vorrei qualche chiarimento a riguardo le armi automatiche,vedo diversi video in italiano anche recenti di persone che sparano con carabine automatiche, maa non sono vietate il loro possesso in Italia???? Graziee!!!
Buonasera Pasquale, si le armi da fuoco automatiche cioè tutte quelle in grado di sparare a raffica, nel nostro ordinamento già definite da guerra dall’art. 2 della legge 185/90, sono vietate ai civili!
ciao. E' interessante quello che dici, soprattutto è corretto. volevo chiederti se per le armi ad aria compressa ad alta potenza, vale la stessa regola. grazie
Ho seguito il filmato e anche qualche commento,bravo. Ho una domanda che hanno già fatto altri,ma con una variante: Nel caso di un Silenziatore di nuova tipologia (realizzato),per pistola Beretta Cal 9. E' possibile l'omologazione? o sarebbe illegale ovviamente. Grazie.
Non capisco cosa tu voglia dire con “silenziatore di nuova tipologia”. Come ho detto, l’unica finestra temporale sfruttabile per possesso e cessione rimane quella indicata, indipendentemente dal calibro o dalla piattaforma
@@filippobdc8267 Grazie per la risposta,però la domanda era: Un silenziatore auto-costruito,diverso nel concetto,può essere omologato? oppure resterebbe illegale?
Tu non puoi costruire silenziatori, serve licenza specifica. E qualora riuscissi ad ottenerla, non potresti costruire silenziatori perché produzione e importazione, dopo il 2010, sono proibiti (riguarda il video perché credo tu non abbia colto tutte le sfumature 😝). Tutto ciò che attutisce il suono, rientra nel concetto di “soppressore di suono”: produzione e importazione vietati.
@@filippobdc8267 Lei dice che se ho un fucile semiautomatico e se lo aumento a più di dieci colpi diventa di categoria a7 ed è illegale. Mi pare d’aver capito così. Io sostenevo che in armeria già si trovano i fucili semiautomatici a più di dieci colpi.
Certo che sì! Il cambio di categoria sottintende un ulteriore passaggio e cioè l’iscrizione ad una società sportiva riconosciuti dal coni (questo perché con il recepimento della direttiva europea - decreto legislativo 104 del 2018 - per possedere armi di quella categoria occorre quanto sopra). Altrimenti si, la detenzione diventa illegale con le conseguenze immaginabili, in caso di controllo. Considerami a disposizione!
Grazie della risposta. Io ho una carabina con caricatore di 28 colpi, e sono iscritto al poligono. Deduco quindi che per continuare ad avere la mia carabina devo continuare a essere iscritto al poligono sennò la detenzione diverrebbe illegale?
È possibilissimo accorciare un'arma, esempio: un fucile cal12 può essere accorciato ad una lunghezza totale di 60 cm e la canna non può misurare meno di 30 cm. Però il lavoro deve essere fatto da un armaiolo che ti deve rilasciare la dichiarazione di conformità.
Mi sorge un dubbio. Molte armi lunghe vengono vendute sia catalogate sportive che comuni (con le rispettive catalogate comuni spesso con caricatori limitati ad un massimo di 10, mentre quelle sportive 29, e da ora anche di più dato che il banco prova ha approvato per l'utilizzo sportivo anche mag da oltre 32 colpi) ma in realtà questa limitazione è unicamente collegata al caricatore che viene utilizzato, non ad una modifica vera e propria dell'arma o di parte dell'arma. Inoltre i caricatori sono di libera vendita, e nessuno (mi riferisco alle forze dell'ordine) può in nessun modo verificare che tipo di caricatore uno utilizzi in attività di fuoco. Quindi che senso ha il limite dei colpi ? (che comunque mi pare di aver capito sia presente unicamente sulle armi lunghe catalogate comuni vendute ai civili, anche se potrei sbagliarmi perchè alcune gpg hanno tranquillamente rifle comuni con caricatori da 20+)
Basta essere iscritti ad una associazione sportiva affiliata al coni o ad un tsn. Se acquistato prima dell’entrata in vigore del decreto che ha recepito la direttiva europea n.477 non devi fare nulla.
Magari non centra molto con il video,pero' mi e' venuta in mente una domanda che non credo ti abbiano fatto.... Quando mi reco al poligono o campo di tiro quante armi corte o lunghe posso avere "trasportare " la legge ne parla? Ciao e... grazie.
Ciao Giorgio! La chiarissima Circ. Min. Interno nr. 559/C-3159-10100 del 14.02.1998 sul trasporto delle armi comuni da sparo specifica che: Con un PDA per arma corta per difesa personale, si possono portare (indossare) fino a tre armi corte per difesa personale e comunque, nel complesso si possono trasportare (cioè movimentare) fino a sei armi comuni da sparo: ciò sta a significare che, se ho un PDA per difesa personale per arma corta, comunque posso avere nella mia auto massimo fino a sei armi, le quali non si cumulano con le tre che indosso per ragioni di difesa (quindi non posso avere in auto con me fino a nove armi!), ma rientrano in ogni caso nel totale delle sei (questo perché il porto include, cioè presuppone, il trasporto, secondo il principio per cui nel più sta necessariamente il meno); Con un qualsiasi PDA in corso di validità (caccia, uso sportivo, difesa personale), come già detto, posso trasportare fino a sei armi comuni nella mia vettura. Ovviamente non c’è nessuna differenza in merito alla classificazione. Sono tutte armi comuni con destinazioni diverse (caccia/sport). Altrimenti sarebbero armi da guerra!
@@filippobdc8267 meno male, figurati che al poligono mi dicevano di non poter trasportare piu' di due armi ....quindi a volte oltre alle mie due " berettine" non potevo divertirmi con il mio revolver( sai le voci dei poligoni sono un po' starnazzi da pollaio ) Grazie, senza la tua esperienza in materia....bhoo.
Quindi anche il famoso "taglio delle canne" dei fucili da caccia, solitamente in voga nel passato, è legale? ovviamente rimanendo entro le dimensioni che la legge stabilisce per le armi lunghe intendo
@@filippobdc8267 grazie, ma chiaramente non c'è modo di applicarli in armi vere giusto? Chiedo onda evitare che qualcuno pensi che sia un silenziatore per arma vera
buongiorno, vorrei capire meglio a livello pratico e quindi provo a spiegarmi con un esempio: ora la legittima difesa abitativa è consentita rispettando ovviamente una certa procedura per poi poter dimostrare al magistrato che in effetti si è trattato di legittima difesa e non omicidio , quindi dando per scontato tutta questa prima parte, se io acquistassi da un privato che lo cede(che ne fosse in possesso da prima della legge del 2013) un silenziatore poi lo potrei utilizzare in un frangente simile? ovvero per difesa abitativa? grazie anticipatamente per la cortese risposta e compimenti per come tratta gli argomenti
Buongiorno Max, partendo dal presupposto che sarà compito eventualmente del magistrato dover dimostrare che NON si è agito nell'ambito di ciò che consente l'art.52 del codice penale e non suo, qualsiasi strumento che si troverà ad avere verrà considerato - in quel contesto - legittimo. Se lei fosse così fortunato da ottenere un dispositivo di riduzione del suono da quei pochi, pochissimi privati che li detengono, sarà anche legittimato ad usarlo, in quel contesto come al poligono. Spero di esserle stato utile, mi consideri a disposizione.
@@filippobdc8267 si perfetto, ora tutto chiaro. ovviamente concordo sul fatto che sia il magistrato a dover decidere e non certo io ( forse mi ero spiegato male) . trovo interessantissimo il fatto della cessione tra privati che era un argomento che in effetti non avevo proprio mai considerato ed immagino che non sia certo facile trovarne di reperibili ma la speranza è sempre l'ultima a morire; grazie nuovamente e a presto
Esistono carabine pcp ( acquistabili solo con porto d'armi)che vengono vendute con tanto di silenziatore (già montato di serie dal produttore)...forse l'aria compressa è un'altra cosa?
@@drakerrr87 l'ho sentito è sicuramente molto più silenzioso ma in un posto chiuso non grande è come un energico battito di mani. Però ovvio basta qualsiasi rumore di fondo a coprirlo ma nel silenzio si sente.
Sono possessore di un combinato con una canna a palla calcest 22 posso esercitare ca Caccia anche se non porto a presso le relative munizioni del cal 22.
Ma..vorrei capire una cosa..perché vietare i silenziatori.e poi posso comprare liberamente una balestra da 200 lb capace di uccidere a 50mt con il sussurro di un respiro..e quindi al pari di una pistola silenziata con cartucce subsoniche. Secondo me è un paradosso..mi spieghi per favore? Saluti
Eh? Forse perché quelle valvole sono di libera vendita mentre difficilmente si riesce ad importare (soprattutto per un'armeria) un silenziatore. Che dici?
@@filippobdc8267 , bisogna considerare anche il fatto che si trovano silenziatori pr ARMI ad aria compressa e non per armi da fuoco. La differenza tra i due casi è solo nella tipologia di arma .. che dici..?...
Con mio rammarico ti devo far notare che già con circolare del ministero degli interni del 1939 si vietava produzione detenzione e uso dei silenziatori.. ribadita poi da l.799/67 e l.968/77... per cui dire che tutti ció che è stato fatto prima del 2013 è legale, è una bella castroneria..
Cominciamo col dire che citi a sproposito la legge n.799 che riguarda esclusivamente l'uso a caccia dei silenziatori. Sulla circolare del 1939 invece dimostri di non conoscere la gerarchia delle fonti del diritto (una rapida ricerca potrà chiarire i tuoi dubbi). Nello specifico stai parlando di cose che non conosci: Il possesso e l’uso dei silenziatori, tecnicamente detti “dispositivo progettato per attenuare il rumore causato da uno sparo”, non è vietato in Italia (conosco di persona un paio di detentori che ne hanno in denuncia e li usano anche regolarmente al poligono). Ne sono vietate la produzione, la vendita (non la cessione tra privati) e l’introduzione nello Stato di nuovi esemplari, ma quelli già presenti e denunciati sul territorio sono legalmente utilizzabili, detenibili e cedibili da chi già li possiede. Prima del 2010 i silenziatori non erano parti d’arma, e il loro uso era espressamente vietato per la sola attività venatoria (Legge 11 febbraio 1992, n. 157). Quindi ribadisco il concetto: non sai di cosa stai parlando. Il Ministero dell’Interno, per paura forse della caduta di quello che in Italia era un oggetto di “tabù”, con il Decreto Legislativo 29 settembre 2013, n. 121, vieta legalmente la loro vendita sul territorio nazionale nonché l’introduzione di nuovi esemplari. Chi ha acquistato prima del 2013 (ripeto ho letto la denuncia di chi li possiede) continua a detenerli e usarli. Ovviamente può anche cederli, ma difficilmente lo farà. Ti lascio il link all'articolo dell'amico Michele Schiavo che opera da decenni nel settore nel quale potrai approfondire l'argomento ed evitare di scrivere stupidaggini. www.armimilitari.it/wordpress/silenziatori/
@@filippobdc8267 Io andrei cauto nel "prendere" un silenziatore da un privato perchè si sarebbe sempre alla mercè di qualche funzionario che potrebbe interpretare in senso lato la parola "vendere" come cedere. Vero è che se uno ce l'ha lo può detenere, non ricordo chi avesse fatto l'esempio di uno che trova un silenziatore per arma comune. Dopo averne fatta la denuncia nulla osta al fatto di poterlo detenere, giusto?
Hai nominato un paese dove dal 1992 per i semplici cittadini è quasi diventato impossibile possedere un'arma da fuoco... se riuscissi a trovar eun silenziatore sarebbe veramente una grossa curiosità
Ma quindi se io lo fabbrico o lo trovo lo posso usare? Ma come funziona non c'è bisogno della filettatura sull'arma poi? Sto pensando di prendere un arma da fuoco
@@darkcggaming Un silenziatore non è anarchia, è un silenziatore. Se mi dici che i silenziatori portano a piu violenza o omicidi devi provarmelo con fatti, non con opinioni basate sul nulla. Chi uccide, uccide comunque e se un silenziatore gli rende la vita piu facile pazienza, io preferisco essere libero di averlo. Preferisco essere libero piuttosto che i criminali siano in galera, se dobbiamo arrivare a quello ma le due cose non si escludono l'un l'altra.
Direi che le armi in genere in italia sono decisamente mal viste anche e soprattutto dovuto alla immensa ingoranza delle autorita che devono decidere , potrei parlare per ore delle contraddizioni delle leggi.
Ignoranza e x essere buoni....ci sarebbe veramente da parlarne x ore ...comunque in poche parole hai detto tutto non potevi trovare parole migliori
Sei veramente fenomenale, bravo!
Troppo gentile Franco!
Nelle armi aria compressa per uso sportivo cioè quelle oltre i 7,5 joule, è legale metterlo??
Ma scusa ma se si a un ar o un Ak io compro i caricatori da 30 e li porto in denuncia che siano catalogate sportive si può giusto
Piccolo errore mio : le armi di categoria A7(cioè quelle a percussione centrale semiautomatiche) sono - ad esempio - quelle che consentono di sparare più di 11 colpi senza ricaricare se, per le corte :
Un caricatore che può contenere più di 20 colpi è parte dell’arma da fuoco o
Un caricatore staccabile che può contenere più di 20 colpi vi è inserito
B. Le armi da fuoco lunghe che consentono di sparare più di 11 colpi senza ricaricare se:
Un caricatore che può contenere più di 10 colpi è parte dell’arma da fuoco o
Un caricatore staccabile che può contenere più di 10 colpi vi è inserito
Eppure ho un M4 catalogato caccia (acquistato in una felice finestra temporale) che può utilizzare caricatori da 29 colpi ed un ak catalogato sportivo sempre con la possibilità di caricatori da 29 colpi. Per entrambe le armi le schede del catalogo e del registro armi riportano la capienza massima dei caricatori. Chiaramente i caricatori maggiorati sono tutti denunciati. Mi.sfugge qualcosa?
Luca M La Categoria A,definisce le armi il cui possesso è proibito ai cittadini comunitari, che nel nostro ordinamento possiamo accomunare alle armi da guerra, tipo guerra e clandestine. Di seguito la classificazione :
A1 - Dispositivi di lancio ed ordigni per uso militare ad effetto esplosivo
Comprende i tubi lancia granate applicabili alle armi lunghe, i tromboncini per il lancio di bombe applicati sulla volata delle armi lunghe ed i lanciagranate, oltre ovviamente ai relativi ordigni esplosivi.
A2 - Le armi da fuoco automatiche
Tutte quelle in grado di sparare a raffica, nel nostro ordinamento già definite da guerra dall’art. 2 della legge 185/90.
A3 - Le armi da fuoco camuffate sotto forma di altro oggetto
Nel nostro ordinamento sarebbero armi clandestine, poiché mai il vecchio Catalogo Nazionale iscrisse armi di questo tipo, né oggi il BNP omologherebbe mai una pistola con le sembianze di un ombrello o di una penna)
A4 - Le munizioni a pallotte perforanti, esplosive o incendiarie, nonché i proiettili per dette munizioni
Si tratta dello stesso divieto già presente nell’articolo 2 della legge 110 del 1975, salvo che qui è sparito il riferimento al “nucleo” della munizione perforante e quello alle munizioni traccianti. Le munizioni indicate sono tipicamente destinate ad usi militari e non sono presenti sul mercato civile.
Parlare però genericamente di munizioni perforanti è alquanto ambiguo. Ogni proiettile perfora, dipende solo da cosa! Nel testo di legge italiano si fa un espresso riferimento alle munizioni tipicamente militari, dotate di un nucleo interno costituito da metallo duro che funge da perforatore, mentre nella normativa in esame questo riferimento non c’è, per cui, per assurdo, in assenza di una specifica tecnica, qualunque cartuccia potrebbe essere considerata tale (oppure nessuna).
A5 - Le munizioni per pistole o rivoltelle dotate di proiettili ad espansione nonché tali proiettili, salvo quelle destinate alle armi da caccia o da tiro al bersaglio per le persone abilitate ad usare tali armi
Anche in questo caso ritroviamo una limitazione che era già presente nel nostro ordinamento, nel già richiamato articolo 2 della legge 110/1975. Dalla formulazione della norma si deduce che tali munizioni e proiettili sono utilizzabili in ambito sportivo e venatorio, ma non per la difesa personale.
Tuttavia, come nella legge nazionale, anche quella europea non specifica cosa si debba esattamente intendere per “munizione espansiva” (un concetto contenuto nell’accordo di Schengen, che vieta la detenzione e l’uso di munizioni e proiettili “dum-dum” e a punta cava, ma mai rielaborato correttamente nelle legislazioni di applicazione civile).
Da un punto di vista strettamente tecnico, sono sicuramente classificabili come espansivi quei proiettili dotati di una cavità apicale (come quelli JHP, Jacketed Hollow Point), il cui scopo è quello di favorire la dilatazione/espansione del proiettile immediatamente all’impatto sul bersaglio, in particolar modo a contatto con i fluidi di un corpo animale/umano. In campo venatorio, lo stesso effetto viene ottenuto anche con degli inserti in plastica sulla porzione apicale del proiettile.
Non rientrerebbero, invece, nel novero delle munizioni espansive quelle caricate con proiettili in lega o semi camiciati, che hanno un elevato coefficiente di deformabilità all’impatto, ma che non si “espandono” nel senso tecnico del termine.
Da sottolineare, infine, che la citata norma nazionale non prevede alcuna sanzione in caso di violazione, come per le altre munizioni vietate, con la differenza che le altre sono destinate esclusivamente ad impieghi militari, per cui possono sempre trovare applicazione le varie norme in materia di materiali d’armamento, mentre quelle di cui qui si tratta sono destinate esclusivamente al mercato civile.
A6 - Armi da fuoco automatiche che sono state trasformate in armi semiautomatiche, fatto salvo l’art. 7, paragrafo 4 bis
Le armi a cui si fa qui riferimento sono quelle che nel nostro ordinamento erano definite come “demilitarizzate”, ossia quelle che, nate come armi militari a raffica, avevano subito delle trasformazioni meccaniche per consentire il solo tiro semiautomatico e, quindi, la loro immissione sul mercato civile.
Il richiamo all’art. 7 della Direttiva è riferito alle armi acquistate e regolarmente denunciate prima della data del 13 giugno 2017, in quanto fino a quella data inquadrate nella categoria B7. Non è chiaro, tuttavia, quale sia il loro attuale corretto inquadramento
Non c’è dubbio che tutte quelle acquistate dopo il 13.06.2017 appartengano a questa categoria, ma anche quelle acquisite prima, laddove debbano essere trasferite in altro Paese membro, sono classificate come A6.
Scopo dell’eccezione appositamente inserita, probabilmente, era solo quello di salvaguardare i diritti acquisiti dai legali possessori, in quei Paesi che, a seguito dell’entrata in vigore della nuova Direttiva, avessero voluto vietarne la circolazione sul loro territorio.
A7 - Ciascuna delle seguenti armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale:
A. Le armi da fuoco corte che consentono di sparare più di 21 colpi senza ricaricare se:
Un caricatore che può contenere più di 20 colpi è parte dell’arma da fuoco o
Un caricatore staccabile che può contenere più di 20 colpi vi è inserito
B. Le armi da fuoco lunghe che consentono di sparare più di 11 colpi senza ricaricare se:
Un caricatore che può contenere più di 10 colpi è parte dell’arma da fuoco o
Un caricatore staccabile che può contenere più di 10 colpi vi è inserito
Per intenderci : se prendo un semiauto in cal 12 e lo porto a 11+1 colpi, lo trasformo in arma A7.
Luca M comunque rileggendo il tuo commento, hai scritto bene : può contenere ... perché un M4 con caricatore fino a 10 rimane B9 o B4.
Nel momento che ci metti un caricatore da almeno 11 colpi diventa A7. Arma vietata, detenibile in deroga per UITS ecc...
@@filippobdc8267 www.bancoprova.it/index.php?option=com_jumi&fileid=6&t=b&idd=4222
Pare che se classificate B7 e sportive si possa utilizzare un caricatore da 29. Vedasi nota in calce della scheda del banco
Le armi a bassa capacità offensiva (mi riferisco alle aria compressa con potenza inferiore ai 7,5 joule), posso essere modificate (magari sostituendo la molla con un pistone a gas o ostruendo, ove presente, il foro di depotenziamento e installando una molla più debole) senza ovviamente far superare i previsti joule?
Ciao Filippo vorrei qualche chiarimento a riguardo le armi automatiche,vedo diversi video in italiano anche recenti di persone che sparano con carabine automatiche, maa non sono vietate il loro possesso in Italia???? Graziee!!!
Buonasera Pasquale, si le armi da fuoco automatiche cioè tutte quelle in grado di sparare a raffica, nel nostro ordinamento già definite da guerra dall’art. 2 della legge 185/90, sono vietate ai civili!
Ok grazie!!
Probabilmente i video sono girati all'estero, le armi automatiche sono vietate in quasi tutti i paesi dell'EU ma sono permesse in Polonia ad esempio.
Carabine automatiche, non esistono... Massimo sono carabine semiautomatiche
Certo che esistono le carabine full-auto.
ciao. E' interessante quello che dici, soprattutto è corretto. volevo chiederti se per le armi ad aria compressa ad alta potenza, vale la stessa regola. grazie
Approfondiremo
Ho seguito il filmato e anche qualche commento,bravo.
Ho una domanda che hanno già fatto altri,ma con una variante: Nel caso di un Silenziatore di nuova tipologia (realizzato),per pistola Beretta Cal 9. E' possibile l'omologazione? o sarebbe illegale ovviamente. Grazie.
Non capisco cosa tu voglia dire con “silenziatore di nuova tipologia”.
Come ho detto, l’unica finestra temporale sfruttabile per possesso e cessione rimane quella indicata, indipendentemente dal calibro o dalla piattaforma
@@filippobdc8267 Grazie per la risposta,però la domanda era: Un silenziatore auto-costruito,diverso nel concetto,può essere omologato? oppure resterebbe illegale?
Tu non puoi costruire silenziatori, serve licenza specifica. E qualora riuscissi ad ottenerla, non potresti costruire silenziatori perché produzione e importazione, dopo il 2010, sono proibiti (riguarda il video perché credo tu non abbia colto tutte le sfumature 😝). Tutto ciò che attutisce il suono, rientra nel concetto di “soppressore di suono”: produzione e importazione vietati.
@@filippobdc8267 Finalmente...questo desideravo sapere. quindi non conviene perdere tempo. grazie.
Sono legali su armi inferiori a 7,5J ?
Sotto i 7.5J e senza polveri da sparo non sono considerate armi.
Non è vero. Sono considerate armi a modesta capacità offensiva: per acquisirle serve un documento di identità ed essere maggiorenni
Buongiorno, mi scusi ma armi semiautomatiche con più di dieci colpi sono in vendita nelle armerie. Gli ar e non solo, montano caricatori da 29 colpi.
Dunque?
@@filippobdc8267 Lei dice che se ho un fucile semiautomatico e se lo aumento a più di dieci colpi diventa di categoria a7 ed è illegale. Mi pare d’aver capito così. Io sostenevo che in armeria già si trovano i fucili semiautomatici a più di dieci colpi.
Certo che sì! Il cambio di categoria sottintende un ulteriore passaggio e cioè l’iscrizione ad una società sportiva riconosciuti dal coni (questo perché con il recepimento della direttiva europea - decreto legislativo 104 del 2018 - per possedere armi di quella categoria occorre quanto sopra). Altrimenti si, la detenzione diventa illegale con le conseguenze immaginabili, in caso di controllo. Considerami a disposizione!
Grazie della risposta.
Io ho una carabina con caricatore di 28 colpi, e sono iscritto al poligono. Deduco quindi che per continuare ad avere la mia carabina devo continuare a essere iscritto al poligono sennò la detenzione diverrebbe illegale?
Precisamente cosi!
È possibilissimo accorciare un'arma, esempio: un fucile cal12 può essere accorciato ad una lunghezza totale di 60 cm e la canna non può misurare meno di 30 cm. Però il lavoro deve essere fatto da un armaiolo che ti deve rilasciare la dichiarazione di conformità.
Mi sorge un dubbio. Molte armi lunghe vengono vendute sia catalogate sportive che comuni (con le rispettive catalogate comuni spesso con caricatori limitati ad un massimo di 10, mentre quelle sportive 29, e da ora anche di più dato che il banco prova ha approvato per l'utilizzo sportivo anche mag da oltre 32 colpi) ma in realtà questa limitazione è unicamente collegata al caricatore che viene utilizzato, non ad una modifica vera e propria dell'arma o di parte dell'arma. Inoltre i caricatori sono di libera vendita, e nessuno (mi riferisco alle forze dell'ordine) può in nessun modo verificare che tipo di caricatore uno utilizzi in attività di fuoco. Quindi che senso ha il limite dei colpi ? (che comunque mi pare di aver capito sia presente unicamente sulle armi lunghe catalogate comuni vendute ai civili, anche se potrei sbagliarmi perchè alcune gpg hanno tranquillamente rifle comuni con caricatori da 20+)
Se un fucile era venduto con un caricatore da 30 colpi lo devo modificare per portarlo a 10 o posso continuare ad usarlo ?
Basta essere iscritti ad una associazione sportiva affiliata al coni o ad un tsn.
Se acquistato prima dell’entrata in vigore del decreto che ha recepito la direttiva europea n.477 non devi fare nulla.
Magari non centra molto con il video,pero' mi e' venuta in mente una domanda che non credo ti abbiano fatto....
Quando mi reco al poligono o campo di tiro quante armi corte o lunghe posso avere "trasportare " la legge ne parla?
Ciao e... grazie.
Ciao Giorgio! La chiarissima Circ. Min. Interno nr. 559/C-3159-10100 del 14.02.1998 sul trasporto delle armi comuni da sparo specifica che:
Con un PDA per arma corta per difesa personale, si possono portare (indossare) fino a tre armi corte per difesa personale e comunque, nel complesso si possono trasportare (cioè movimentare) fino a sei armi comuni da sparo: ciò sta a significare che, se ho un PDA per difesa personale per arma corta, comunque posso avere nella mia auto massimo fino a sei armi, le quali non si cumulano con le tre che indosso per ragioni di difesa (quindi non posso avere in auto con me fino a nove armi!), ma rientrano in ogni caso nel totale delle sei (questo perché il porto include, cioè presuppone, il trasporto, secondo il principio per cui nel più sta necessariamente il meno);
Con un qualsiasi PDA in corso di validità (caccia, uso sportivo, difesa personale), come già detto, posso trasportare fino a sei armi comuni nella mia vettura. Ovviamente non c’è nessuna differenza in merito alla classificazione. Sono tutte armi comuni con destinazioni diverse (caccia/sport). Altrimenti sarebbero armi da guerra!
@@filippobdc8267 meno male, figurati che al poligono mi dicevano di non poter trasportare piu' di due armi ....quindi a volte oltre alle mie due " berettine" non potevo divertirmi con il mio revolver( sai le voci dei poligoni sono un po' starnazzi da pollaio )
Grazie, senza la tua esperienza in materia....bhoo.
Quindi anche il famoso "taglio delle canne" dei fucili da caccia, solitamente in voga nel passato, è legale? ovviamente rimanendo entro le dimensioni che la legge stabilisce per le armi lunghe intendo
Ma i silenziatori che si usano per il softair si possono acquistare?
Ovviamente
@@filippobdc8267 grazie, ma chiaramente non c'è modo di applicarli in armi vere giusto? Chiedo onda evitare che qualcuno pensi che sia un silenziatore per arma vera
Eh no direi di no 🤣
@@filippobdc8267 grazie ancora😁👍🏻
Ma ad esempio i giubbotti antiproiettile sono legali per i civili in Italia?
@@darkcggaming ah perfetto ti ringrazio😄
buongiorno, vorrei capire meglio a livello pratico e quindi provo a spiegarmi con un esempio: ora la legittima difesa abitativa è consentita rispettando ovviamente una certa procedura per poi poter dimostrare al magistrato che in effetti si è trattato di legittima difesa e non omicidio , quindi dando per scontato tutta questa prima parte, se io acquistassi da un privato che lo cede(che ne fosse in possesso da prima della legge del 2013) un silenziatore poi lo potrei utilizzare in un frangente simile? ovvero per difesa abitativa? grazie anticipatamente per la cortese risposta e compimenti per come tratta gli argomenti
Buongiorno Max, partendo dal presupposto che sarà compito eventualmente del magistrato dover dimostrare che NON si è agito nell'ambito di ciò che consente l'art.52 del codice penale e non suo, qualsiasi strumento che si troverà ad avere verrà considerato - in quel contesto - legittimo. Se lei fosse così fortunato da ottenere un dispositivo di riduzione del suono da quei pochi, pochissimi privati che li detengono, sarà anche legittimato ad usarlo, in quel contesto come al poligono. Spero di esserle stato utile, mi consideri a disposizione.
@@filippobdc8267 si perfetto, ora tutto chiaro. ovviamente concordo sul fatto che sia il magistrato a dover decidere e non certo io ( forse mi ero spiegato male) . trovo interessantissimo il fatto della cessione tra privati che era un argomento che in effetti non avevo proprio mai considerato ed immagino che non sia certo facile trovarne di reperibili ma la speranza è sempre l'ultima a morire; grazie nuovamente e a presto
Esistono carabine pcp ( acquistabili solo con porto d'armi)che vengono vendute con tanto di silenziatore (già montato di serie dal produttore)...forse l'aria compressa è un'altra cosa?
Decisamente
Da quando un automatico tiene 10 colpi nen serbatoio?
Mah…da sempre tipo.
@@filippobdc8267 quale ?
Qualsiasi che monti una prolunga. Perché?
Belin, già un 22 è molto silenzioso, in più col silenziatore non si sente😁😁
In una stanza chiusa non tanto. Se non c'è rumore nelle stanze vicine si sente piuttosto bene.
@@lorenzoricci6320 l hai provato?
@@drakerrr87 l'ho sentito è sicuramente molto più silenzioso ma in un posto chiuso non grande è come un energico battito di mani. Però ovvio basta qualsiasi rumore di fondo a coprirlo ma nel silenzio si sente.
👍 grande!!!
Sono possessore di un combinato con una canna a palla calcest 22 posso esercitare ca Caccia anche se non porto a presso le relative munizioni del cal 22.
Ma..vorrei capire una cosa..perché vietare i silenziatori.e poi posso comprare liberamente una balestra da 200 lb capace di uccidere a 50mt con il sussurro di un respiro..e quindi al pari di una pistola silenziata con cartucce subsoniche. Secondo me è un paradosso..mi spieghi per favore? Saluti
Io? Chiedi al min.interno
Grazie ma, a proposito del
Eh? Forse perché quelle valvole sono di libera vendita mentre difficilmente si riesce ad importare (soprattutto per un'armeria) un silenziatore. Che dici?
@@filippobdc8267 , bisogna considerare anche il fatto che si trovano silenziatori pr ARMI ad aria compressa e non per armi da fuoco. La differenza tra i due casi è solo nella tipologia di arma .. che dici..?...
La differenza nei due casi è che le armi
Ma qui se io compro un arma con un silenziatore incorporato è nei limiti della legge ?
Prova a riguardarti il video
Con mio rammarico ti devo far notare che già con circolare del ministero degli interni del 1939 si vietava produzione detenzione e uso dei silenziatori.. ribadita poi da l.799/67 e l.968/77... per cui dire che tutti ció che è stato fatto prima del 2013 è legale, è una bella castroneria..
Cominciamo col dire che citi a sproposito la legge n.799 che riguarda esclusivamente l'uso a caccia dei silenziatori. Sulla circolare del 1939 invece dimostri di non conoscere la gerarchia delle fonti del diritto (una rapida ricerca potrà chiarire i tuoi dubbi). Nello specifico stai parlando di cose che non conosci: Il possesso e l’uso dei silenziatori, tecnicamente detti “dispositivo progettato per attenuare il rumore causato da uno sparo”, non è vietato in Italia (conosco di persona un paio di detentori che ne hanno in denuncia e li usano anche regolarmente al poligono).
Ne sono vietate la produzione, la vendita (non la cessione tra privati) e l’introduzione nello Stato di nuovi esemplari, ma quelli già presenti e denunciati sul territorio sono legalmente utilizzabili, detenibili e cedibili da chi già li possiede. Prima del 2010 i silenziatori non erano parti d’arma, e il loro uso era espressamente vietato per la sola attività venatoria (Legge 11 febbraio 1992, n. 157).
Quindi ribadisco il concetto: non sai di cosa stai parlando. Il Ministero dell’Interno, per paura forse della caduta di quello che in Italia era un oggetto di “tabù”, con il Decreto Legislativo 29 settembre 2013, n. 121, vieta legalmente la loro vendita sul territorio nazionale nonché l’introduzione di nuovi esemplari.
Chi ha acquistato prima del 2013 (ripeto ho letto la denuncia di chi li possiede) continua a detenerli e usarli. Ovviamente può anche cederli, ma difficilmente lo farà.
Ti lascio il link all'articolo dell'amico Michele Schiavo che opera da decenni nel settore nel quale potrai approfondire l'argomento ed evitare di scrivere stupidaggini.
www.armimilitari.it/wordpress/silenziatori/
@@filippobdc8267 Io andrei cauto nel "prendere" un silenziatore da un privato perchè si sarebbe sempre alla mercè di qualche funzionario che potrebbe interpretare in senso lato la parola "vendere" come cedere. Vero è che se uno ce l'ha lo può detenere, non ricordo chi avesse fatto l'esempio di uno che trova un silenziatore per arma comune. Dopo averne fatta la denuncia nulla osta al fatto di poterlo detenere, giusto?
@@Faberestsuae perdonami: non ho capito nulla di ciò che hai scritto. Riprova con concetti meno elaborati.
Eppure qualcuno legale e denunciato c'è... due li abbiamo appena messi in palio per una raccolta fondi
Ma se io vado in Inghilterra prendo una pistola calibro 22 e il silenziatore e lo porto qua in Italia lo posso fare?
No è vietata l'introduzione... Tecnicamente, non ne sono sicuro, però lo si potrebbe costituire
Hai nominato un paese dove dal 1992 per i semplici cittadini è quasi diventato impossibile possedere un'arma da fuoco... se riuscissi a trovar eun silenziatore sarebbe veramente una grossa curiosità
Detta così da ignorante..ma se il vicino non vuole essere disturbato va a fare trekking 😅😅
I silenziatori da softair almeno sono legali spero😂
Si
Ma quindi se io lo fabbrico o lo trovo lo posso usare? Ma come funziona non c'è bisogno della filettatura sull'arma poi? Sto pensando di prendere un arma da fuoco
No. Rivedi il video, perché viene detto tutt’altro!
Perché i silenziatori sono vietati solo da noi?
Specifero X concordo con te, ma realisticamente a cosa ti serve il silenziatore?
@@filippofragano8542 come in altre parti del mondo si evita di portare le cuffie antirumore in ambienti tipo il poligono
@@filippofragano8542 ad abbassare il rumore in poligono .... se vuoi uccidere qualcuno lo fai con o senza silenziatore. Le leggi del piffero
@@filippofragano8542 A cosa ti serve la liberta? Ad usarla.
@@darkcggaming Un silenziatore non è anarchia, è un silenziatore. Se mi dici che i silenziatori portano a piu violenza o omicidi devi provarmelo con fatti, non con opinioni basate sul nulla.
Chi uccide, uccide comunque e se un silenziatore gli rende la vita piu facile pazienza, io preferisco essere libero di averlo. Preferisco essere libero piuttosto che i criminali siano in galera, se dobbiamo arrivare a quello ma le due cose non si escludono l'un l'altra.
Filippo ❤
che cagate che devo sentire.... e anche leggere!!
non ha senso la legge
Scusa però i silenziatori non sono legali perché sono a assassini
Tu sei fuori
Con un’argomentazione così profonda, è superflua ogni chiosa
Ne vuoi uno legale da portare in selezione o per il controllo nocivi? Ce ne sono...