Ciao Carlo e complimenti...ho una mansarda che vorrei rendere da non abitabile ad abitabile..la metratura non e' cambiata ma e' stata divisa da 2 muri in cartongesso con un corridoio centrale e 2 porte scorrevoli per accedere alle 2 camere..A fondo corridoio dove prima c'era un lavatoio adesso ce' un bagno con porta d'entrata. Le altezze minime sono rispettate..Un salutone...Giovanni
Buongiorno Carlo. Per quel che riguarda l'aggiornamento della modulistica e/o dei portali (qui da noi abbiamo il portale Mude), io non mi fermo per le pratiche in sanatoria che ho da presentare.... non me lo posso permettere. Uso il portale così com'è e spiego tutto nella mia Relazione che allego sempre.... e speriamo che vada bene così!
Il recupero sottotetto ai fini abitativi va scisso tra quelli che portano all'aumento degli spazi d'abitudine dellunita sottostante, e quelli che portano alla creazione di un'unità funzionalmente indipendente e in ogni caso, a mio avviso, siamo di fronte a ristrutturazione edilizia art 3 c.1 letta d) del TU e non nuova costruzione... anche nell'ipotesi che avvenga con modificazioni della geometria della copertura (ristrutturazione cd pesante). Interpretazione corretta?
@@marclenders6809 il recupero del sottotetto, forse si, deve essere già sottotetto però. Il problema non è chiaro se si volesse usare lo stesso criterio per sanare un tetto costruito come sottotetto (h.m. 240 cm). Credo che anche con l'annessione di tale ambiente all'unità sottostante, escludendone quindi l'indipendenza funzionale, rimarrebbe comunque una difformità totale quindi insanabile e non ristrutturabile. Credo.
Secondo me il recupero dei sottotetti, esclude quelli che li hanno già realizzati come abitazioni. Esempio nel mio comune il REC dice che i sottotetti non rientrano nella volumetria, ma non possono essere abitati, non avendo la conformità urbanistica ad oggi, non lo posso sanare. Invece quelli che effettivamente hanno una soffitta e vogliono fare il recupero del sottotetto, lo possono fare perchè la regione lazio ha una legge sul recupero dei sottotetti, rispettando le prescrizioni della legge regionale
Ma le domande di conformità ex art 36 gia presentate prima della pubblicazione del decreto, ma non ancora istruite,in presenza dei requisiti, possono essere riportate sotto il nuovo testo unico modificato? O resta da vagliare con il vecchio testo?
Con il salvacasa sarà più semplice fare cambio d uso su un annesso agricolo? Dovrò comunque fare riferimento al regolamento urbanistico del comune? In che modo mi può favorire l approvazione di questa legge Grazie
C6 di pertinenza ad abitazione con la nuova legge si puo fare il cambio di destinazione d'uso per fare tutto un appartamento avendo altezze e rapporti corretti anche se non c'è ulteriore cubatura residua?
Buongiorno ho a casa in Toscana un pergolato autorizzato e dichiarato che ora avrebbe bisogno di essere risistemato dato il passare del tempo e la casa risiede in “nucleo consolidato storico” e da regola del comune sugli stessi “in dette aree è ammessa unicamente l’installazione di ga- zebi e pergolati costituiti da strutture leggere in legno/metallo non stabilmente fissate al suolo, nel rispetto dei necessari requisiti di decoro ed inserimento ambientale”. Volevo chiederle se posso sostituire lo stesso con una pergola bioclimatica non chiusa ai lati come da decreto salva casa e se facendolo in edilizia libera ho da dichiarare qualcosa al Comune o posso farlo direttamente. Grazie del suo aiuto.
Buongiorno Ingegnere, non trovo più un mio commento. Lo ripropongo solo per avere un cortese chiarimento: Cambio d'uso (sempre li siamo). Nel mio comune, da prg, è possibile edificare, al piano terra, insieme ad ogni abitazione 18 mq. di garage (s.n.r.). Quindi non come autonoma unità immobiliare con sua categoria funzionale, ma di fatto pertinenza dell'abitazione. Ora come ha detto non credo che possa farsi il cambio d'uso ad abitazione, o no? Grazie
Il garage è pertinenza la cui esistenza, se costruzione successiva al 1989, è oltretutto vincolata da obbligo normativo (Tognoli). Non parliamo di cambio d'uso ma di ampliamento, ovvero trasformazione di una superficie accessoria in residenziale, la cui fattibilità dipende dalla disponibilità residua dei parametri urbanistici (superficie/cubatura).
Buongiorno!Grazie per le informazioni,espongo questo problema: In una abitazione il 2° livello era un terrazzo con pareti alte circa 2 metri,è stato modoficato facendo un tetto e quindi stanza abitabile.Ho possibilita' di sanare in qualche modo? Grazie
@@supersonor1 il "salva casa" non è un condono ma una semplificazione della sanatoria a regime e delle tolleranze. Fermo restando che nel 99% dei casi la sua situazione non è sanabile, occorre effettuare delle valutazioni di specie. Non sono informazioni estraibili in automatico dalle norme, ma va studiato il contesto specifico.
La barzelletta del carico urbanistico.con il censimento 2022 la popolazione Italiana sta diminuendo siamo sotto i 59 milioni . Gloria agli antichi romani che hanno costruito la cloaca massima ed hanno costruito gli acquedotti superati da que)i moderni solo nel 1952
E' in realtà sufficiente il fatto che si stà creando (trasformazione volume accessorio in residenziale) un volume residenziale aggiuntivo ovvero precedetemene non considerato. E questo va aldilà di condivisibili considerazioni sociologiche.
Bisogna vedere gli effetti del salva casa, se sana il 10% degli immobili sarà stato un flop se sana il 30% un floppino se sana il 50% sarà stato un piccolo successo, se sana il 70% sarà stato un ottimo provvedimento, il 90% sarà stato eccezionale.
Il punto vero è vedere come cambierà la qualità del tessuto residenziale e come cambierà l'offerta di urbanizzazione primaria e secondaria che servirà e come i comuni pensano di regolarla. Molti non hanno idea di che disastro è questa liberalizzazione dei cambi d'uso in barba ai carichi urbanistici. Se ci si pensa è un pò come fare pipì controvento. Ti liberi ma ti torna in faccia volente o nolente. Staremo a vedere.
Alla fine della fiera, si evince che il legislatore rimandando a normative piu favorevoli, è consapevole di aver promosso semplificazioni depotenziate rispetto a qualche isola felice in giro x l'Italia. Sarebbe il caso, che per limitare il consumo di suolo ed evitare smaltimento di rifiuti inutili, una nuova legge statale sia piu favorevole di quella vecchia regionale. Una RICLASSIFICAZIONE delle delle tipologie di abuso sarebbe opportuna, declassando in variazione essenziale tutto ciò che va al di fuori della costruzione senza titolo, che rimarrebbe abuso unico, primario e insanabile. La casistica paradossale dove la rimozione dell'abuso contempla anche la possibilità di realizzazione della medesima cosa, deve essere affrontata prima o poi con il declassamento degli abusi primari, o il superamento della doppia conformità.
Buongiorno, ho una soffitta sopra il mio appartamento con agibilita', comperata nello stesso modo di come e' ora, ha servizi igienici e altezza come un appartamento......posso usufruire della sanatoria? Abito in provincia di Ascoli Piceno
Buon pomeriggio ingegnere . Il cambio d'uso da garage piano terra ad abitazione sarà possibile ? Sono 60 mq di casa gia esistenti, aggiungendo 40 mq ( il garage) ... in piu avanti all'immobile ho ancora 50mq di recinzione per le auto ..
Si chiede perché c'è questa nuova legge, se ci fosse cubatura residua si poteva già fare senza il salva casa no? La vera domanda è con questa nuova legge le cose sono cambiate o no?@@archspf
@@dmrdomez1985 sono cambiate procedure di santoria di specifici casi (minori), sono state introdotte semplificazioni a livello di tolleranze e indicate norme di principio sui cambi d'uso. Il tutto soggiace alle condizioni primarie che non sono variate: la risposta alla domanda è pertanto NO, da quel punto di vista non è cambiato assolutamente nulla.
Scusa, Carlo, complimenti per il servizio. io ho un locale C1 (attività commerciale) che ha una parte seminterrata sempre C1. Ho fatto la deroga art 8 per fare l'attività ma la asl una stanza dove l'altezza era 2,60 me le ha autorizzata come deposito (pur essendo C1 dal punto di vista urbanistico e catastale) e la parte di seminterrato di altezza 2,70 l'ha autorizzata come attività commerciale. ora che le altezze arrivano fino a 2,40 posso chiedere un nuovo nullaosta tecnicosanitario e rendere utilizzabile anche la stanza con 2,60? Grazie
certo, ma, fermo restando gli adempimenti e condizioni, le altezze a 2 40 riguardano anche locali non ad uso residenziale? Se è una norma igienico sanitaria dovrebbe riguardare tutti i locali dove ci sono persone: uffici, negozi, abitazioni...
@@officinemusicali come ha evidenziato anche Carlo, parrebbero limitate alle residenze in quanto i requisiti igienico sanitari sarebbero in riferimento al DM Sanità 5 Luglio 1975
Ciao Carlo innanzitutto complimenti! Cosa intendi quando dici che le altezze si riferiscono solo agli appartamenti? Quindi se ho un locale accatastato non abitativo con altezze a 2.50 non è possibile il cambio destinazione in abitativo?se è solo per appartamenti a cosa serve? Grazie se vorrai rispondermi!
@@andreabartalucci3303 ottima osservazione: è da intendere estendibile alla destinazione abitativa già presente o finale, ma non per avere una altezza in deroga per farci un negozio
Buongiorno Carlo. Ho aumento di volume e sono conforme all'epoca di realizzazione ma non ora in quanto hanno modificato parametri calcolo cubatura. Posso sanare ?
la veranda costituisce trasformazione di una superficie accessoria in residenziale (=ampliamento): in assenza di cubatura residua non è MAI sanabile. Inoltre se in condominio si pone il problema civilistico del fatto che la volumetria non appartiene al singolo ma alla collettività.
le verande in un condominio con totale difformità potrebbero essere sanate richiamando le tollerenze che si sono portate fino al 6 % con questa sanatoria?grazie
😊io devo fare il condono per le parti comuni, Siamo in 3 appartamenti e i vicini non vogliono partecipare al condono per le parti comuni, Consigli ? C'è qualche novità? Io vorrei vendere questa casa visto i brutti rapporti tra vicini Siamo in provincia di Lecco
@@aigor53 qualora pertinenza di una abitazione parliamo di Ampliamento, possibile solo in presenza di cubatura residua. Diversamente va studiato il caso specifico
E' possibile un cambio d'uso da C2 ad abitazione a Roma del 2003 soggetto a vincolo e dregeologico di un fiumiciattolo asciutto dimostrato anche dal tecnico
@@ANNAMARIABUTTAFUOCO dipende sempre da vari fattori e condizioni specifiche. La norma è di indirizzo, non può contemplare la situazione particolare ed in ogni caso esprime un principio e non una implicita/diretta applicabilità.
Complimenti
@@arch.paolalista345 Grazie
Grazie mitico Carlo!
❤
yeah
Ciao Carlo e complimenti...ho una mansarda che vorrei rendere da non abitabile ad abitabile..la metratura non e' cambiata ma e' stata divisa da 2 muri in cartongesso con un corridoio centrale e 2 porte scorrevoli per accedere alle 2 camere..A fondo corridoio dove prima c'era un lavatoio adesso ce' un bagno con porta d'entrata. Le altezze minime sono rispettate..Un salutone...Giovanni
Se i legislatori sono gli stessi del super bonus siamo a posto!!!
@@vittorios.504 diciamo c’è stata una certa continuità
Buongiorno Carlo.
Per quel che riguarda l'aggiornamento della modulistica e/o dei portali (qui da noi abbiamo il portale Mude), io non mi fermo per le pratiche in sanatoria che ho da presentare.... non me lo posso permettere. Uso il portale così com'è e spiego tutto nella mia Relazione che allego sempre.... e speriamo che vada bene così!
Il recupero sottotetto ai fini abitativi va scisso tra quelli che portano all'aumento degli spazi d'abitudine dellunita sottostante, e quelli che portano alla creazione di un'unità funzionalmente indipendente e in ogni caso, a mio avviso, siamo di fronte a ristrutturazione edilizia art 3 c.1 letta d) del TU e non nuova costruzione... anche nell'ipotesi che avvenga con modificazioni della geometria della copertura (ristrutturazione cd pesante).
Interpretazione corretta?
è comunque AMP e quindi "assimilato" alla nuova costruzione intesa in senso lato.
@@marclenders6809 il recupero del sottotetto, forse si, deve essere già sottotetto però. Il problema non è chiaro se si volesse usare lo stesso criterio per sanare un tetto costruito come sottotetto (h.m. 240 cm). Credo che anche con l'annessione di tale ambiente all'unità sottostante, escludendone quindi l'indipendenza funzionale, rimarrebbe comunque una difformità totale quindi insanabile e non ristrutturabile. Credo.
Secondo me il recupero dei sottotetti, esclude quelli che li hanno già realizzati come abitazioni. Esempio nel mio comune il REC dice che i sottotetti non rientrano nella volumetria, ma non possono essere abitati, non avendo la conformità urbanistica ad oggi, non lo posso sanare. Invece quelli che effettivamente hanno una soffitta e vogliono fare il recupero del sottotetto, lo possono fare perchè la regione lazio ha una legge sul recupero dei sottotetti, rispettando le prescrizioni della legge regionale
Ma le domande di conformità ex art 36 gia presentate prima della pubblicazione del decreto, ma non ancora istruite,in presenza dei requisiti, possono essere riportate sotto il nuovo testo unico modificato? O resta da vagliare con il vecchio testo?
@@miele7217 magari meglio archiviarle spontaneamente e passare al regime nuovo
Con il salvacasa sarà più semplice fare cambio d uso su un annesso agricolo?
Dovrò comunque fare riferimento al regolamento urbanistico del comune?
In che modo mi può favorire l approvazione di questa legge
Grazie
Buongiorno posso sanare la divisione in 2 unità immobiliare del mio appartamento che si trova su terreno agricolo grazie
salvo diversa disposizione locale, in zona agricola è precluso il frazionamento
Ciao per abusi edilizi minori cosa si intende ?
C6 di pertinenza ad abitazione con la nuova legge si puo fare il cambio di destinazione d'uso per fare tutto un appartamento avendo altezze e rapporti corretti anche se non c'è ulteriore cubatura residua?
@@dmrdomez1985 ci dovrò fare un video
Buongiorno ho a casa in Toscana un pergolato autorizzato e dichiarato che ora avrebbe bisogno di essere risistemato dato il passare del tempo e la casa risiede in “nucleo consolidato storico” e da regola del comune sugli stessi “in dette aree è
ammessa unicamente l’installazione di ga-
zebi e pergolati costituiti da strutture leggere
in legno/metallo non stabilmente fissate al
suolo, nel rispetto dei necessari requisiti di
decoro ed inserimento ambientale”. Volevo chiederle se posso sostituire lo stesso con una pergola bioclimatica non chiusa ai lati come da decreto salva casa e se facendolo in edilizia libera ho da dichiarare qualcosa al
Comune o posso farlo direttamente. Grazie del suo aiuto.
Buongiorno Ingegnere, non trovo più un mio commento. Lo ripropongo solo per avere un cortese chiarimento: Cambio d'uso (sempre li siamo). Nel mio comune, da prg, è possibile edificare, al piano terra, insieme ad ogni abitazione 18 mq. di garage (s.n.r.). Quindi non come autonoma unità immobiliare con sua categoria funzionale, ma di fatto pertinenza dell'abitazione. Ora come ha detto non credo che possa farsi il cambio d'uso ad abitazione, o no? Grazie
Il garage è pertinenza la cui esistenza, se costruzione successiva al 1989, è oltretutto vincolata da obbligo normativo (Tognoli). Non parliamo di cambio d'uso ma di ampliamento, ovvero trasformazione di una superficie accessoria in residenziale, la cui fattibilità dipende dalla disponibilità residua dei parametri urbanistici (superficie/cubatura).
Buongiorno!Grazie per le informazioni,espongo questo problema:
In una abitazione il 2° livello era un terrazzo con pareti alte circa 2 metri,è stato modoficato facendo un tetto e quindi stanza abitabile.Ho possibilita' di sanare in qualche modo?
Grazie
@@supersonor1 il "salva casa" non è un condono ma una semplificazione della sanatoria a regime e delle tolleranze.
Fermo restando che nel 99% dei casi la sua situazione non è sanabile, occorre effettuare delle valutazioni di specie. Non sono informazioni estraibili in automatico dalle norme, ma va studiato il contesto specifico.
La barzelletta del carico urbanistico.con il censimento 2022 la popolazione Italiana sta diminuendo siamo sotto i 59 milioni . Gloria agli antichi romani che hanno costruito la cloaca massima ed hanno costruito gli acquedotti superati da que)i moderni solo nel 1952
E' in realtà sufficiente il fatto che si stà creando (trasformazione volume accessorio in residenziale) un volume residenziale aggiuntivo ovvero precedetemene non considerato. E questo va aldilà di condivisibili considerazioni sociologiche.
Bisogna vedere gli effetti del salva casa, se sana il 10% degli immobili sarà stato un flop se sana il 30% un floppino se sana il 50% sarà stato un piccolo successo, se sana il 70% sarà stato un ottimo provvedimento, il 90% sarà stato eccezionale.
Il punto vero è vedere come cambierà la qualità del tessuto residenziale e come cambierà l'offerta di urbanizzazione primaria e secondaria che servirà e come i comuni pensano di regolarla. Molti non hanno idea di che disastro è questa liberalizzazione dei cambi d'uso in barba ai carichi urbanistici.
Se ci si pensa è un pò come fare pipì controvento. Ti liberi ma ti torna in faccia volente o nolente. Staremo a vedere.
Alla fine della fiera, si evince che il legislatore rimandando a normative piu favorevoli, è consapevole di aver promosso semplificazioni depotenziate rispetto a qualche isola felice in giro x l'Italia. Sarebbe il caso, che per limitare il consumo di suolo ed evitare smaltimento di rifiuti inutili, una nuova legge statale sia piu favorevole di quella vecchia regionale. Una RICLASSIFICAZIONE delle delle tipologie di abuso sarebbe opportuna, declassando in variazione essenziale tutto ciò che va al di fuori della costruzione senza titolo, che rimarrebbe abuso unico, primario e insanabile. La casistica paradossale dove la rimozione dell'abuso contempla anche la possibilità di realizzazione della medesima cosa, deve essere affrontata prima o poi con il declassamento degli abusi primari, o il superamento della doppia conformità.
Buongiorno, ho una soffitta sopra il mio appartamento con agibilita', comperata nello stesso modo di come e' ora, ha servizi igienici e altezza come un appartamento......posso usufruire della sanatoria? Abito in provincia di Ascoli Piceno
vale anche per i negozi'?alteza da 270 a 240 ?
@@LauraGalli-j9l ecco un video utile ua-cam.com/users/livebRdfwoyf7Jc?si=rFE5VXhZVqudS6pn
Buon pomeriggio ingegnere .
Il cambio d'uso da garage piano terra ad abitazione sarà possibile ? Sono 60 mq di casa gia esistenti, aggiungendo 40 mq ( il garage) ... in piu avanti all'immobile ho ancora 50mq di recinzione per le auto ..
quello che chiamate "cambio d'uso" è un Ampliamento e la fattibilità intrinseca dipende dall'esistenza di cubatura residua.
Si chiede perché c'è questa nuova legge, se ci fosse cubatura residua si poteva già fare senza il salva casa no? La vera domanda è con questa nuova legge le cose sono cambiate o no?@@archspf
@@dmrdomez1985 sono cambiate procedure di santoria di specifici casi (minori), sono state introdotte semplificazioni a livello di tolleranze e indicate norme di principio sui cambi d'uso. Il tutto soggiace alle condizioni primarie che non sono variate: la risposta alla domanda è pertanto NO, da quel punto di vista non è cambiato assolutamente nulla.
Per nuovi alloggi resta NON ammessa l'altezza di 240 cm per il residenziale?
Qui è scritto in maniera più esaustiva amzn.to/46FQybS
Scusa, Carlo, complimenti per il servizio. io ho un locale C1 (attività commerciale) che ha una parte seminterrata sempre C1. Ho fatto la deroga art 8 per fare l'attività ma la asl una stanza dove l'altezza era 2,60 me le ha autorizzata come deposito (pur essendo C1 dal punto di vista urbanistico e catastale) e la parte di seminterrato di altezza 2,70 l'ha autorizzata come attività commerciale.
ora che le altezze arrivano fino a 2,40 posso chiedere un nuovo nullaosta tecnicosanitario e rendere utilizzabile anche la stanza con 2,60?
Grazie
L'applicabilità della deroga è vincolata a specifiche condizioni/adempimenti: non è una regola che porta ad un automatismo.
certo, ma, fermo restando gli adempimenti e condizioni, le altezze a 2 40 riguardano anche locali non ad uso residenziale? Se è una norma igienico sanitaria dovrebbe riguardare tutti i locali dove ci sono persone: uffici, negozi, abitazioni...
@@officinemusicali come ha evidenziato anche Carlo, parrebbero limitate alle residenze in quanto i requisiti igienico sanitari sarebbero in riferimento al DM Sanità 5 Luglio 1975
La mia casa e abusiva se la presa il comune come faccio a riaverla il terreno e 1500 metri la casa e 100 metri quadri come posso fare
@@PinaAccetta-vz5ny se è stata acquisita gratuitamente dal comune è un problema
Ciao Carlo innanzitutto complimenti! Cosa intendi quando dici che le altezze si riferiscono solo agli appartamenti? Quindi se ho un locale accatastato non abitativo con altezze a 2.50 non è possibile il cambio destinazione in abitativo?se è solo per appartamenti a cosa serve? Grazie se vorrai rispondermi!
@@andreabartalucci3303 ottima osservazione: è da intendere estendibile alla destinazione abitativa già presente o finale, ma non per avere una altezza in deroga per farci un negozio
Buongiorno Carlo. Ho aumento di volume e sono conforme all'epoca di realizzazione ma non ora in quanto hanno modificato parametri calcolo cubatura. Posso sanare ?
NO
le verande ? Sono sanabili?
la veranda costituisce trasformazione di una superficie accessoria in residenziale (=ampliamento): in assenza di cubatura residua non è MAI sanabile. Inoltre se in condominio si pone il problema civilistico del fatto che la volumetria non appartiene al singolo ma alla collettività.
Ma non c'è la vacatio legis?
No, è scritto che entra in vigore il giorno dopo la Gazzetta
BUONA SERA, COME FACCIO A SCARICARE IL PDF DEL DPR 380/01 CON LE MODIFICHE ANNOTATE? GRAZIE
@@GiuseppeMoretto-l8e provi a stampare da questa versione che le propongo: www.studiotecnicopagliai.it/dpr-380-2001-testo-unico-edilizia/
le verande in un condominio con totale difformità potrebbero essere sanate richiamando le tollerenze che si sono portate fino al 6 % con questa sanatoria?grazie
ecco un video utile: ua-cam.com/users/liveJLZfQ-UEW-s?si=su7CHJIpFLFKI1mu
@@carlopagliai ok grazie siccome parli di variazione essenziale ma sempre in riferimento alla parziale difformità?quali sono le variazioni essenziali?
Io ho fatto solo una tettoia tutta aperta solo con copertura sopra è sana ile ti prego rispondi grazie,,,,
😊io devo fare il condono per le parti comuni,
Siamo in 3 appartamenti e i vicini non vogliono partecipare al condono per le parti comuni,
Consigli ?
C'è qualche novità?
Io vorrei vendere questa casa visto i brutti rapporti tra vicini
Siamo in provincia di Lecco
@@rachidaelmazoury4623 salvo domande pendenti, il condono è chiuso da 20 anni....
Il cambio d'uso da C6 autorimessa ad abitazione è possibile
@@aigor53 qualora pertinenza di una abitazione parliamo di Ampliamento, possibile solo in presenza di cubatura residua. Diversamente va studiato il caso specifico
E' possibile un cambio d'uso da C2 ad abitazione a Roma del 2003 soggetto a vincolo e dregeologico di un fiumiciattolo asciutto dimostrato anche dal tecnico
@@ANNAMARIABUTTAFUOCO dipende sempre da vari fattori e condizioni specifiche. La norma è di indirizzo, non può contemplare la situazione particolare ed in ogni caso esprime un principio e non una implicita/diretta applicabilità.
Musa - non conosco il linguaggio tecnico, ma vorrei sanare una veranda del balcone (un solo lato) e non capisco se questa sanatoria me lo permetta.😢
Qui è scritto in maniera più esaustiva amzn.to/46FQybS
Vepa, pergole, .. e in ambito commerciale? 70 mq di vepa di un esercizio commerciale in edilizia libera?
Si
E mettono le scadenze x presentare le domande poi tra modulistica da aggiornare o mancante e ferie di agosto io un dico nulla
infatti ne riparliamo come minimo a settembre
E' possibile sanare veranda abusiva realizzata contestualmente alla scia regolare 11 anni fa? Grazie
Temo di no perché la scia non può contemplare opere che richiedono il permesso
@@carlopagliai grazie
❤