YTP ACID: La PS2 proviene dal ProtoUniverso (Entry IntroConsole Collab)

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  • Опубліковано 6 лют 2025
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    Legge 22 Aprile 1941 n.633 (G.U. n.166 del 16 luglio 1941), estratto dall’articolo 1: "Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo […] , qualunque ne sia il modo o la forma di espressione."
    Legge citata, estratto dall’articolo 3: "Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine […] artistico, […] sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte."
    Legge citata estratto dall’articolo 4: "Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali […] le trasformazioni da una in altra forma […] artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale."
    Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001(GU n. L 167 del 22/06/2001), estratto dall’articolo 5: "Sono esentati dal diritto […] gli atti di riproduzione […] privi di rilievo economico proprio che sono […] parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico […]", in particolare al paragrafo 3 lettera K "quando l’utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche."
    Trib. Milano 29 gennaio 1996, in Foro it.,1996, I, 1426 e in Dir. Industriale, 1996, 479, n. MINA; Trib. Milano 15 novembre 1995 in Giur. It., 1996, I, 2, 749, in particolare alla dichiarazione: "A questo proposito, cercando di analizzare giuridicamente questo caso, va premesso che la parodia, secondo la giurisprudenza, si risolve sempre in un'opera autonoma e distinta rispetto a quella di riferimento e non richiede il consenso da parte del titolare del diritto di utilizzazione economica. L'opera pertanto sarà imputabile solo al parodista e giammai, neanche in parte, all'autore dell'opera parodiata."
    Articolo 21 della Costituzione Italiana, "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". E' dunque assicurato il diritto "di satira come diritto fondamentale costituzionale". Questo articolo sancisce la libertà di creare parodie e di esprimersi.

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