Buongiorno avvocato. Grazie per l esaustiva spiegazione. Volevo chiederle... Può un amministratore essere tale quando è rappresentante legale di una società inattiva da cinque anni?
Gentile avvocato, per quanto riguarda l'obbligo di nomina dell'amministratore, l'art. 1129 c.c., co1, recita testualmente "Quando i condòmini sono più di otto, se l'assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell'amministratore dimissionario." Pertanto non è corretto, come da lei affermato nel video, considerare l'obbligo di nomina dell'amministratore quando sono presenti otto unità immobiliari, ma di otto condòmini.. Infatti "condomini" e "unità immobiliari" hanno significato giuridico palesemente diverso. In pratica nel caso da uno a sette condòmini proprietari di 8 o più unità immobiliari non è obbligatoria la nomina dell'amministratore di condominio.
Salve. con il 1129 l'obbligo dell'amministratore fa riferimento ad un minimo di nove condòmini e non nove unità immobiliari. Pertanto ritengo che si sia in presenza di tale obbligo anche se le unità fossero ad esempio 5, nel caso in cui per ogni unità ci siano due condòmini
Buonasera, Le ricordo come l'art 1129 vada interpretato come segue: a) il soggetto proprietario di una o più unità immobiliari rappresenta un solo condomino; b) i comproprietari di un’unità immobiliare rappresentano un solo condomino; c) tutti i soggetti titolari di diritti sulla stessa unità immobiliare rappresentano un solo condomino (ad esempio, in caso di usufrutto, il nudo proprietario e l’usufruttuario di un’unità immobiliare rappresentano un solo condomino); d) per unità immobiliare deve intendersi ogni appartamento, garage, deposito, bottega, cantina e, più in generale, qualunque fabbricato o porzione di fabbricato che rappresenti autonoma fonte di reddito all’interno di un condominio. Quanto appena esposto si desume dall’art. 67 disp. att. c.c., comma 2, che disciplina le modalità di partecipazione in assemblea qualora un’unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone. Un cordiale saluto e buona serata.
Gentile avvocato, per quanto riguarda la durata del mandato dell'amministratore le ricordo che costante orientamento giurisprudenziale ha stabilito che questa ha validità annuale con tacito rinnovo senza obbligo di conferma dell'assemblea, come invece da lei affermato (la riforma del 2012 ha esteso la durata dell'incarico, di fatto, a due anni). L'eventuale conferma dopo il primo anno deve essere messa all'ordine del giorno dall'amministratore soltanto su esplicita richiesta dei condomini interessati, ai sensi del combinato disposto dall'art. 1129, co.10, c.c., dall' art. 1135 c.c. e dall'art. 66 disp. att. c.c., ovvero da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio.
Buongiorno, La ringrazio molto per il Suo prezioso intervento. Preciso come comunque la Giurisprudenza su questo punto non sia proprio unanime. Come sicuramente Lei saprà in materia condominiale la giurisprudenza è in continua evoluzione e le sentenza a volte contrastano radicalmente l'una con l'altra. Ciò detto, seguendo quello da Lei scritto, affinché si perfezioni il rinnovo tacito, ricordo come però occorra (e qui viene chiamato in gioco l'art.1129 comma 14 del codice civile) che l'amministratore abbia cura di precisare il proprio compenso ai condomini per l'esercizio in divenire. Un cordiale saluto e buon fine settimana.
Buon giorno avv. Abbiamo fatto l'assemblea ma non è arrivata a 500 milesimi eravamo in pochissimi. 300 millesimi. Lui senza votazione è statto riconfermato. Siamo i 70 condomini. Funziona così ? Lui è automaticamente riconfermato. Senza votazione.
Buonasera, mi può scrivere in privato se vuole....nella descrizione del video troverà tutti i miei contatti anche la mia email....se mi scrive così le posso rispondere. Un cordiale saluto e buona serata
Buongiorno avvocato. Grazie per l esaustiva spiegazione. Volevo chiederle... Può un amministratore essere tale quando è rappresentante legale di una società inattiva da cinque anni?
Gentile avvocato, per quanto riguarda l'obbligo di nomina dell'amministratore, l'art. 1129 c.c., co1, recita testualmente "Quando i condòmini sono più di otto, se l'assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell'amministratore dimissionario." Pertanto non è corretto, come da lei affermato nel video, considerare l'obbligo di nomina dell'amministratore quando sono presenti otto unità immobiliari, ma di otto condòmini.. Infatti "condomini" e "unità immobiliari" hanno significato giuridico palesemente diverso. In pratica nel caso da uno a sette condòmini proprietari di 8 o più unità immobiliari non è obbligatoria la nomina dell'amministratore di condominio.
Salve. con il 1129 l'obbligo dell'amministratore fa riferimento ad un minimo di nove condòmini e non nove unità immobiliari. Pertanto ritengo che si sia in presenza di tale obbligo anche se le unità fossero ad esempio 5, nel caso in cui per ogni unità ci siano due condòmini
Buonasera, Le ricordo come l'art 1129 vada interpretato come segue:
a) il soggetto proprietario di una o più unità immobiliari rappresenta un solo condomino;
b) i comproprietari di un’unità immobiliare rappresentano un solo condomino;
c) tutti i soggetti titolari di diritti sulla stessa unità immobiliare rappresentano un solo condomino (ad esempio, in caso di usufrutto, il nudo proprietario e l’usufruttuario di un’unità immobiliare rappresentano un solo condomino);
d) per unità immobiliare deve intendersi ogni appartamento, garage, deposito, bottega, cantina e, più in generale, qualunque fabbricato o porzione di fabbricato che rappresenti autonoma fonte di reddito all’interno di un condominio.
Quanto appena esposto si desume dall’art. 67 disp. att. c.c., comma 2, che disciplina le modalità di partecipazione in assemblea qualora un’unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone.
Un cordiale saluto e buona serata.
Gentile avvocato, per quanto riguarda la durata del mandato dell'amministratore le ricordo che costante orientamento giurisprudenziale ha stabilito che questa ha validità annuale con tacito rinnovo senza obbligo di conferma dell'assemblea, come invece da lei affermato (la riforma del 2012 ha esteso la durata dell'incarico, di fatto, a due anni). L'eventuale conferma dopo il primo anno deve essere messa all'ordine del giorno dall'amministratore soltanto su esplicita richiesta dei condomini interessati, ai sensi del combinato disposto dall'art. 1129, co.10, c.c., dall' art. 1135 c.c. e dall'art. 66 disp. att. c.c., ovvero da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio.
Buongiorno, La ringrazio molto per il Suo prezioso intervento.
Preciso come comunque la Giurisprudenza su questo punto non sia proprio unanime.
Come sicuramente Lei saprà in materia condominiale la giurisprudenza è in continua evoluzione e le sentenza a volte contrastano radicalmente l'una con l'altra.
Ciò detto, seguendo quello da Lei scritto, affinché si perfezioni il rinnovo tacito, ricordo come però occorra (e qui viene chiamato in gioco l'art.1129 comma 14 del codice civile) che l'amministratore abbia cura di precisare il proprio compenso ai condomini per l'esercizio in divenire.
Un cordiale saluto e buon fine settimana.
Buon giorno avv. Abbiamo fatto l'assemblea ma non è arrivata a 500 milesimi eravamo in pochissimi. 300 millesimi. Lui senza votazione è statto riconfermato. Siamo i 70 condomini.
Funziona così ? Lui è automaticamente riconfermato. Senza votazione.
Buonasera, mi può scrivere in privato se vuole....nella descrizione del video troverà tutti i miei contatti anche la mia email....se mi scrive così le posso rispondere.
Un cordiale saluto e buona serata