Il legato in sostituzione di legittima con diritto al supplemento

Поділитися
Вставка
  • Опубліковано 5 вер 2024

КОМЕНТАРІ • 14

  • @jessicabianconi1965
    @jessicabianconi1965 2 роки тому

    Grazie mille per questo video. Apprezzo molto ciò che pubblichi perché fornisci sempre interessanti spunti di riflessione. Mi piacerebbe un altro video che tratti in generale del legato in sostituzione di legittima, e, in particolare, dell'applicabilità del divieto di cui all'art. 549 c.c. Grazie ancora e complimenti per il canale.

  • @luckywoman5324
    @luckywoman5324 4 роки тому +1

    Ogni volta che ascolto un tuo video, sempre ricco di contenuti e preziosi spunti di riflessione, mi sento più motivata allo studio: offri un diritto ragionato.
    Sinceramente non riesco a cogliere le sfumature. Da un lato la ratio dell'istituto in esame sarebbe la volontà del testatore di estromettere il legittimario dalla successione. Effetto che non è detto sia sempre conseguibile e lo dimostra il fatto che il legittimario si può avvalere della facoltà di chiedere la quota di legittima. Condivido il tuo ragionamento sulla terza tesi che seppure suggestiva e con un interessante interpretazione letterale ab contrario che ne dai sembra davvero cozzare con la volontà del testatore ossia quella di volere impedire al legittimario l'acquisto della qualità di erede. Così come mi riesce alquanto difficile confutare o non condividere le tue osservazioni sulle altre due tesi. In verità mi sembrano equivalenti sul piano pragmatico ma di certo non scontate sul piano processuale. Ed è proprio quest'ultimo a darmi più a pensare da operatrice del diritto. Non ricordo più dove l'ho letto... ma la frase mi è rimasta impressa: "il tribunale è come l'ospedale: si sa come si entra, non si sa come si esce". Mi sembra una metafora degna del Calamandrei. Ma davvero mi fa riflettere a quante conseguenze può portare l'aderire ad una tesi piuttosto che ad un'altra...
    Mi farebbe piacere se volessi, in uno dei tuoi prossimi video, trattare "l'istitutio ex re certa". Ricordo di avere letto qualcosa sull'argomento sulla rivista studium iuris ma (sigh!) non riesco più a trovarla!.

    • @ilcanaledeldirittoprivato8059
      @ilcanaledeldirittoprivato8059  4 роки тому +1

      Lucky Woman Grazie delle belle parole.
      Il punto è proprio questo, il sistema non permette che il legittimario sia privato della legittima senza che questo possa opporsi: oltre al caso in esame in cui il legittimario può rinunciare al legato e chiedere la legittima, basti pensare alla ipotesi del legittimario pretermesso o a quella della diseredazione ( se si aderisce a quella dottrina minoritaria che ritiene ammissibile una clausola siffatta nei confronti di un legittimario). Anche in questi ultimi due casi il suddetto legittimario ha la possibilità di recuperare la legittima esperendo l’azione di riduzione. Non c’è modo di togliergliela in maniera “definitiva”, se non esaurendo il patrimonio prima della morte e, quindi, non facendo residuare nulla che vada a formare l’asse ereditario.
      Le parole del Calamandrei sono emblematiche e, di certo, non conferiró io loro maggior valore affermando che sono perfettamente d’accordo. Sul piano processuale vengono a instaurarsi tante e tali dinamiche per cui “avere ragione” su un piano sostanziale non sempre assicura un buon esito del giudizio.
      Sì, quasi in ogni caso, lungi dall’essere (solo) mere disquisizioni teoriche, le tesi sulla natura giuridica di un istituto portano a conseguenze applicative totalmente diverse. Per tale ragione è fondamentale conoscerle e padroneggiarle, sopratutto sapendo a quale risultato conducono.

    • @luckywoman5324
      @luckywoman5324 4 роки тому +1

      @@ilcanaledeldirittoprivato8059 Grazie per la tua disponibilità e per la tua tempestività nell'avermi risposto.

    • @ilcanaledeldirittoprivato8059
      @ilcanaledeldirittoprivato8059  4 роки тому

      Di niente :)

  • @yo-bl9zn
    @yo-bl9zn 4 роки тому +1

    chiaro. anche per me è preferibile la seconda.
    anche se ho letto che una parte della dottrina ritiene che il legato in conto di legittima non sia contemplato espressamente da nessuna norma, dato che il 552 si occupa di un'ipotesi in cui il legato cessa di essere in conto, dato che il legittimario non viene all'eredità e non consegue alcuna quota della stessa e si afferma, altresì, che è solo la rubrica dell'articolo a far pensare che la norma disciplini il legato in conto di legittima, mentre in realtà la disposizione riguarda l'ipotesi della rinuncia all'eredità effettuata dal legittimario legatario.

    • @ilcanaledeldirittoprivato8059
      @ilcanaledeldirittoprivato8059  4 роки тому +1

      Sì, ci sono tante ricostruzioni sul tema. Il diritto successorio è davvero ricchissimo e in dottrina è stato detto di tutto 😃

    • @yo-bl9zn
      @yo-bl9zn 4 роки тому

      @@ilcanaledeldirittoprivato8059 anche troppo ahaha

  • @katiatrunfio8671
    @katiatrunfio8671 4 роки тому

    Ottimo approfondimento!!!

  • @katiatrunfio8671
    @katiatrunfio8671 4 роки тому +1

    Sarebbe interessante un video su tutti i problemi del legato in sostituzione di legittima e sul 588

  • @serenamontemurro868
    @serenamontemurro868 3 роки тому

    Ti ringrazio molto per gli approfondimenti che carichi sul canale, personalmente guardo i tuoi video per completare la mia preparazione. Mi piacerebbe molto sentirti parlare di cautela sociniana: non trovo molti contributi sul punto e sarebbe interessante sapere cosa ne pensi. Un saluto

  • @mauriziomurella4302
    @mauriziomurella4302 3 роки тому

    Si ,ok, se invece , il decuius, invece già a monte oltre al legato dia a titolo di differenza con sempre diritto a titolo di supplento una certa cifra??

  • @lorenzoceccarelli5528
    @lorenzoceccarelli5528 4 роки тому

    Per il legato in sostituzione di legittima è una cosa svantaggiosa a mio avviso perchè non permette agli eredi di rivendicare la propria quota di legittima e inoltre se gli eredi accettano il legato in sostituzione ovviamente non potranno applicare l'azione di riduzione

    • @ilcanaledeldirittoprivato8059
      @ilcanaledeldirittoprivato8059  4 роки тому +1

      Lorenzo Ceccarelli E’ proprio il fine dell’istituto: se il legittimario ( e non erede, non lo è ancora, è legatario) non rinuncia è tacitato e nulla può chiedere, non divenendo mai erede. Se rinuncia invece la propria legittima la può ottenere esperendo l’azione di riduzione diventando erede. Il testatore che dispone un legato simile vuole proprio ottenere il risultato di sostituire la legittima con “altro” e evitare che il soggetto diventi erede e partecipi all’eredità con i coeredi. Il bene potrebbe astrattamente valere persino di più della legittima, perché il testatore vuole che il legittimario non subentri nella eredità e così facendo potrebbe creare un incentivo perché il legittimario non rinunci al legato, dato il suo valore. Spesso, invece, vale di meno il bene legato in sostituzione, ma il legittimario potrebbe comunque non rinunciare per evitare lungaggini o accontentarsi del bene perché magari è di suo gradimento