ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ADEMPIMENTO

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  • Опубліковано 2 лис 2024

КОМЕНТАРІ • 12

  • @luciavaldicchio863
    @luciavaldicchio863 3 роки тому +1

    Prof scusatemi potete spiegarmi come avviene la confusione se l'atto è tra vivi? E perché la confusione non può operare in caso di diritti di usufrutto e di pegno sul credito? Grazie sempre per la vostra disponibilità 😀

  • @barbaracuoghi975
    @barbaracuoghi975 Рік тому +1

    cessione prosoluto cessione prosolvendo mi può spiegare le differenze?

  • @danieleesposito5488
    @danieleesposito5488 7 місяців тому

    Complimenti

  • @lucavillotta7365
    @lucavillotta7365 3 роки тому +2

    Buonasera i vostri video sono sempre molto utili per capire i concetti, ma vi volevo farvi una domanda. In sede d'esame mi è stato chiesto di spiegare la norma 1248 del c.c. e non ho saputo spiegare i due comma. Potete spiegarmela per favore voi? Mi sarete di grande aiuto.

    • @ildirittoinpillole9809
      @ildirittoinpillole9809  3 роки тому +1

      Buongiorno Luca. Vediamo se riesco ad aiutarti. Parliamo di inopponibilità della compensazione art. 1248 c.c.
      Devi distinguere innanzitutto se il debitore accetta o non accetta la cessione del credito.
      Verdiamo i due casi.
      Il debitore, se ha accettato puramente e semplicemente (silenzio-assenso) la cessione che il creditore ha fatto del suo credito ad un terzo, il debitore stesso non può opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente. Cioè, se il debitore accetta la cessione del credito vuol dire che implicitamente rinuncia ad avvalersi della compensazione legale e non la può opporre al creditore cessionario.
      Se invece la cessione non è accettata dal debitore ma gli viene solo notificata (atto unilaterale), egli non vi rinunzia , la subisce in un certo qual modo, ma può avvalersi della compensazione dei crediti anteriori (e non posteriori) alla cessione stessa.
      Ti faccio un esempio per chiarire meglio i concetti.
      il 1° settembre Rossi (creditore cedente) cede a Bianchi (creditore cessionario) un credito che vanta nei confronti di Verdi (debitore ceduto). il 15 ottobre viene notificata a Verdi la cessione. Verdi si può rifiutare di pagare Bianchi e può invocare la compensazione (cioè dice che è titolare di un credito nei confronti di Rossi ) ma solo se è anteriore al 15 ottobre. Infatti dopo il 15 ottobre il creditore non è più Rossi ma Bianchi. Se invece Verdi accetta la cessione, allora non potrà mai far valere la compensazione!
      Spero di esserti stata utile!
      Buon studio e in bocca al lupo!

    • @lucavillotta7365
      @lucavillotta7365 3 роки тому

      @@ildirittoinpillole9809 Grazie, però quello che non ho capito come fa Verdi a invocare la compensazione prima del 15 ottobre, se Verdi ancora non sa della cessione avvenuta, in quanto glielo comunicano il 15 d'ottobre?

    • @ildirittoinpillole9809
      @ildirittoinpillole9809  3 роки тому +1

      @@lucavillotta7365 glielo comunicano il 15 ottobre, tuttavia deve possedere dei crediti che sono antecedenti al 15 ottobre sennò non può invocare la compensazione

    • @lucavillotta7365
      @lucavillotta7365 3 роки тому

      @@ildirittoinpillole9809 Grazie. Comunque per me non ha senso che si richiede la compensazione solo se i crediti sono anteriori, perché in un certo senso quando il creditore dismette il credito non scioglie il rapporto che ha con il debitore ceduto? Perché c'è bisogno della compensazione se il rapporto si scioglie già, nel momento in cui il creditore cedente dismette il credito nei confronti del ceduto?

  • @giovannimosca2999
    @giovannimosca2999 3 роки тому

    Manca la prescrizione, anche quella è una forma d'estinzione

  • @valentinacaradonna5815
    @valentinacaradonna5815 3 роки тому

    Ma cos’è la diligenza del buon padre di famiglia?

    • @valentinacaradonna5815
      @valentinacaradonna5815 3 роки тому

      Grazie in anticipo💪🏼

    • @ildirittoinpillole9809
      @ildirittoinpillole9809  3 роки тому +1

      @@valentinacaradonna5815 l'espressione "diligenza del buon padre di famiglia" è presa dal diritto romano e presente nel nostro diritto civile. Sta ad indicare il comportamento di un uomo medio, come può essere un padre di famiglia, che si comporta secondo le regole della lealtà, correttezza, serietà, prestando attenzione ad eseguire una prestazione con cura e rispetto