ERRORE SOSTITUZIONE DEL LIBERO

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  • Опубліковано 23 кві 2014
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    gara 5 Piacenza vs Perugia
    Applicazione non corretta del regolamento 19.4.2.2. della coppia arbitrale sulla sostituzione del libero ai danni di Piacenza.
    Buti mette out il servizio questo basta per scagionare il ricorso ma se LA PALLA FOSSE STATA DENTRO!!!!!!!
    Ecco di seguito la sentenza sul ricorso di Piacenza:
    Ritenendosi danneggiata, per la mancanza del libero nel corso della medesima, la Soc. Copra Elior Piacenza proponeva reclamo.
    Il reclamo appare fondato nel "rito" avendo peraltro il direttore di gara confermato i fatti descritti e, quindi implicitamente ammesso la violazione della regola di gioco 19.4.2.2.
    Pur tuttavia questo Giudice non può esimersi dal rilevare che l'azione di gioco sopra descritta, si è conclusa a favore della società reclamante. Appare quindi di tutta evidenza che il principio dell'interesse ad agire richiesto dall'art. 67 Reg. Giur. e che deve porsi alla base del gravame, sia venuto sostanzialmente meno.
    Tale principio non è disatteso ma rafforzato dal successivo art. 68 Reg. Giur. il quale stabilisce che possono essere fatti valere tutti i motivi ostativi alla omologa della gara secondo i Regolamenti Fipav e Regole di Gioco.
    Nel caso di specie tali motivi non sono stati obiettivamente rinvenuti, perché la fase di gioco contestata, pur sussistendo l'errore arbitrale, si è conclusa favorevolmente per la società reclamante.
    La decisione sul reclamo proposto deve quindi formarsi non secondo la logica del suo contenuto bensì attraverso una connotazione diversa del problema. In sostanza il Giudice deve decidere se privilegiare il principio dell'interesse ad agire o dare maggior credito all'errore arbitrale.
    Ai fini del proprio convincimento, soccorre il citato art. 67 Reg. Giur. il quale anche recependo un principio generale dell'ordinamento statuale, fa proprio il requisito dell'interesse ad agire che deve assistere anche la proposizione del reclamo.
    Tale requisito fondante non è stato rinvenuto nel caso di specie, perché come già detto, la Soc. Copra Elior Piacenza non ha tratto svantaggio alcuno dalla errata decisione arbitrale.
    La dotta ed articolata difesa del Sodalizio anche se ricca di riferimenti analogici, deve considerarsi priva di pregio, non avendo centrato la vera essenza del problema giuridico sollevato, ma si è limitata a dimostrare quanto in effetti già evidenziato nel rapporto arbitrale, tanto da rendere ultronee le argomentazioni dedotte.
    Per le suesposte considerazioni e dovendosi uniformare all'inderogabile principio dell'interesse ad agire, inesistente nel caso di specie, attesa la favorevole conclusione dell'azione di gioco, il reclamo deve essere respinto.
    Per quanto sopra premesso il G.U.F.
    DELIBERA
    - di respingere il reclamo proposto dal sodalizio Copra Elior Piacenza;
    - di omologare la gara in epigrafe con il risultato conseguito sul campo;
    - di incamerare la tassa reclamo.

    Affisso in Roma il 23 aprile 2014

    IL GIUDICE UNICO FEDERALE
    F.to Avv. Massimo Pettinelli
  • Спорт

КОМЕНТАРІ • 3

  • @amicarellimariano
    @amicarellimariano 2 роки тому

    ...c'ero.

  • @leonardom.6442
    @leonardom.6442 5 років тому

    Non capisco perché dovrebbe esser stata determinante quell’errore in battuta di Buti?

    • @mattbuzz81
      @mattbuzz81 5 років тому

      E' stato determinante perché nell'azione seguente il libero ridesignato è andato correttamente in campo perciò l'errore degli arbitri in quell'azione non ha gravato punti a Piacenza. In seguito la situazione è tornata regolare