Complimenti Carlo, spiegazione super esauriente e chiara. Stai compiendo una grande "rivoluzione" nell'ambito professionale. Dalle Alpi alla Sicilia... adesso nessun tecnico potrà più "cascare dal pero" su questa tematica!
Ciao Carlo. Sarebbe interessante un video circa la non veridicità di quanto dichiarato dal venditore sulla conformità del bene alla normativa. Ossia il caso in cui le pratiche edilizie eseguite non sono conformi alla normativa tecnica per false attestazioni del tecnico.
Buongiorno Ing. vorrei fare una considerazione relativa ad una caso che sto seguendo. Un fabbricato costruito giusta autorizzazione per costruzione edilizia rilasciata nel 1970 e dichiarato abitabile a seguito di sopralluogo dell’Ufficio Tecnico Comunale con constatazione che la costruzione era stata eseguita conformemente al progetto approvato dal suddetto permesso, presenta una “difformità prospettica”, esistente fin dall’epoca della costruzione, consistente in un diverso posizionamento di una finestra su un prospetto per tutti i piani del fabbricato. Nello specifico la finestra risulta traslata rispetto alla sua posizione di progetto di 1.40 m. L’introduzione dell’art. 34 bis nel D.P.R. 380/2001 ha introdotto, con il comma 2, in caso di immobili non sottoposti a tutela (L. 42/2004) le c.d. tolleranze esecutive, intese per tali, tra le altre, le irregolarità geometriche. Tali tolleranze non sono però definite in maniera univoca nel DL 76/2020, lasciando al tecnico un’ampia discrezionalità, rientrando, per altro, in quel tipo di tolleranze di carattere qualitativo. Molte le interpretazioni, dunque, e pertanto mi sento di definire le tolleranze dell’art. 34 - bis comma 2 con quelle individuate nella loro accezione più generale: le tolleranze esecutive. Evidentemente la traslazione della finestra rispetto a quanto previsto in progetto, nel caso di specie, è stata eseguita durante i lavori per l’attuazione dei titoli abilitativi edilizi, non ha violato la disciplina urbanistica ed edilizia e non ha pregiudicato l’agibilità dell’immobile. Mi domando, dunque, se si può annoverare tra le cosiddette tolleranze esecutive introdotte dall’art. 34-bis comma 2, ovvero se è a tutti gli effetti una difformità prospettica e in quanto tale deve essere sanata mediante una S.C.I.A. ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 380/2001. In quest’ultimo caso il singolo, se dotato dell’assenso del condominio mediante apposito verbale, può procedere in maniera autonoma alla sanatoria relativamente alla sua unità immobiliare? E se no, nel caso debba procedere il condominio ad effettuare la sanatoria dei prospetti, qualora un terzo soggetto abbia eseguito ulteriori abusi che determinano difformità prospettiche, può essere inibito il diritto del singolo a sanare in caso di non volontà del condominio a procedere?
Ha centrato in pieno: la norma ci fornisce una linea di principio ma poi quando si cala nel pratico diventa un problema. Per quanto mi riguarda, purtroppo, la discreta modifica di prospetto non vi rientra, in assenza di migliore precisazione normativa o giurisprudenziale
@@carlopagliai il problema è quello che si innesca con le considerazioni successive. Sarebbe opportuno richiedere un chiarimento al legislatore, poichè questa tipologia di "difformità" (virgolettate volutamente) non possono essere considerate tali, non violando alcunchè, rischiando di ingenerare responsabilità molteplici, come nel caso di specie, addirittura quelle del Comune che all'epoca ha rilasciato un certificato di abitabilità dichiarandone la conformità al progetto dopo sopralluogo effettuato.
grazie Ing. Sempre molto preciso conciso e dettagliato , per la verifica , e soprattutto per essere sempre sul pezzo ...
Grazie a te
lll
piace
Complimenti Carlo, spiegazione super esauriente e chiara. Stai compiendo una grande "rivoluzione" nell'ambito professionale. Dalle Alpi alla Sicilia... adesso nessun tecnico potrà più "cascare dal pero" su questa tematica!
Si ma ancora a parecchi è più facile metterglielo in tasca che in quella testaccia dura 😡
Ciao! Ma per atto notarile si intende anche la voltura x successione?
Bravo .
Ciao Caro : .
👋👋
Ciao Carlo. Sarebbe interessante un video circa la non veridicità di quanto dichiarato dal venditore sulla conformità del bene alla normativa. Ossia il caso in cui le pratiche edilizie eseguite non sono conformi alla normativa tecnica per false attestazioni del tecnico.
Ci sarebbe da benedire e santificarne
Buongiorno Ing. vorrei fare una considerazione relativa ad una caso che sto seguendo.
Un fabbricato costruito giusta autorizzazione per costruzione edilizia rilasciata nel 1970 e dichiarato abitabile a seguito di sopralluogo dell’Ufficio Tecnico Comunale con constatazione che la costruzione era stata eseguita conformemente al progetto approvato dal suddetto permesso, presenta una “difformità prospettica”, esistente fin dall’epoca della costruzione, consistente in un diverso posizionamento di una finestra su un prospetto per tutti i piani del fabbricato. Nello specifico la finestra risulta traslata rispetto alla sua posizione di progetto di 1.40 m.
L’introduzione dell’art. 34 bis nel D.P.R. 380/2001 ha introdotto, con il comma 2, in caso di immobili non sottoposti a tutela (L. 42/2004) le c.d. tolleranze esecutive, intese per tali, tra le altre, le irregolarità geometriche. Tali tolleranze non sono però definite in maniera univoca nel DL 76/2020, lasciando al tecnico un’ampia discrezionalità, rientrando, per altro, in quel tipo di tolleranze di carattere qualitativo.
Molte le interpretazioni, dunque, e pertanto mi sento di definire le tolleranze dell’art. 34 - bis comma 2 con quelle individuate nella loro accezione più generale: le tolleranze esecutive.
Evidentemente la traslazione della finestra rispetto a quanto previsto in progetto, nel caso di specie, è stata eseguita durante i lavori per l’attuazione dei titoli abilitativi edilizi, non ha violato la disciplina urbanistica ed edilizia e non ha pregiudicato l’agibilità dell’immobile.
Mi domando, dunque, se si può annoverare tra le cosiddette tolleranze esecutive introdotte dall’art. 34-bis comma 2, ovvero se è a tutti gli effetti una difformità prospettica e in quanto tale deve essere sanata mediante una S.C.I.A. ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 380/2001.
In quest’ultimo caso il singolo, se dotato dell’assenso del condominio mediante apposito verbale, può procedere in maniera autonoma alla sanatoria relativamente alla sua unità immobiliare? E se no, nel caso debba procedere il condominio ad effettuare la sanatoria dei prospetti, qualora un terzo soggetto abbia eseguito ulteriori abusi che determinano difformità prospettiche, può essere inibito il diritto del singolo a sanare in caso di non volontà del condominio a procedere?
Ha centrato in pieno: la norma ci fornisce una linea di principio ma poi quando si cala nel pratico diventa un problema. Per quanto mi riguarda, purtroppo, la discreta modifica di prospetto non vi rientra, in assenza di migliore precisazione normativa o giurisprudenziale
@@carlopagliai il problema è quello che si innesca con le considerazioni successive. Sarebbe opportuno richiedere un chiarimento al legislatore, poichè questa tipologia di "difformità" (virgolettate volutamente) non possono essere considerate tali, non violando alcunchè, rischiando di ingenerare responsabilità molteplici, come nel caso di specie, addirittura quelle del Comune che all'epoca ha rilasciato un certificato di abitabilità dichiarandone la conformità al progetto dopo sopralluogo effettuato.
@@giuseppefunaro74 dovrebbero chiarirle nel percorso di riforma del DPR 380/01
Appartamento senza riscaldamento causa caldaia rimossa + bagno e veranda abusivi...è vendibile?
Potrebbe darsi, ma andrebbe anche analizzato nei dettagli