Complimenti per la consueta chiarezza colgo però l’occasione per una domanda esterna a questo caso: la 24i ha specificato i casi di nullità dell’atto mettendone in risalto il carattere testuale ossia l’espressa previsione di legge o la mancanza degli elementi essenziali ciò posto chiedo: l’assenza di motivazione dell’atto ambo che è elemento essenziale perché produce solo annullabilità e non nullità? Intendo l’assenza formale non quella sostanziale ossia la presenza di una motivazione solo apparente che sicuramente è causa di mera illegittimità. Secondo: come si declina processualmente la nullità di un atto amministrativo ? Nel Senso che va necessariamente eccepita dalla parte in virtù del principio dispositivo del processo o può anche essere rilevata d’ufficio dal ga?
Complimenti per la consueta chiarezza vorrei tuttavia porre due domande esterne alla tematica primo: la 241 ha stabilito i casi di nullità dell’atto amministrativo che sono quelli previsti dalla legge ossia nullità testuale o quando manchi un requisito essenziale dell’atto per cui mi chiedo se in un atto manca assolutamente la motivazione questa mancanza è causa di nullità per violazione dell’art 3 241 ? Secondo: la nullità va necessariamente eccepita dalla parte ricorrente o può essere rilevata anche dal ga d’ufficio?
Buongiorno. Innanzitutto la ringrazio per i complimenti. Riguardo la motivazione, sicuramente è un elemento del provvedimento, ma è essenziale? Io ritengo che sia essenziale che ci sia la motivazione testuale, altrimenti il provvedimento è nullo da un punto di vista strutturale ( coerentemente con la nullità strutturale civilistica, che richiama glie elementi essenziali, della struttura). Diversamente, qualora la motivazione ci sia, anche se orrenda, a quel punto è solo annullabile ( altrimenti se si va troppo oltre con la nullità, si rischia di erodere i vizi di annullabilità, e di porsi contro il principio di tipicità delle cause di nullità nel diritto amministrativo). In relazione al regime processuale, certo il GA può rilevarla d'ufficio ( la nullità tutela interessi pubblici, perciò mai si potrà escludere un potere ufficioso) e senza i limiti civilistici ( su cui ho messo un video), stante la particolare natura del processo amministrativo Cordialmente
@@AvvGiuseppeLupoi Grazie per le esaurienti spiegazioni.Le ho fatto questa richiesta per mia deformazione mentale dovuta al fatto che sono un funzionario del fisco che si occupa di contenzioso. infatti in questa materia la cassazione ha evidenziato che nonostante la notifica dell'accertamento ex art. 39 e segg. dpr 600/73, va fatta a pena di nullità entro il termine decadenziale del quinquennio, ciononostante è onere della parte eccepirla non potendo essere la stessa rilevata d'Ufficio dal giudice tributario le riporto un passo significativo di una sentenza della cassazione "l’ipotesi, invece, di decadenza in favore del contribuente, per l’inosservanza di termini da parte dell’A.F., la relativa eccezione, attesa la disponibilità del diritto, è rilevabile solo su eccezione precisa del contribuente formulata nel ricorso in primo grado (applicabilità dell’art. 57 Dlgs 546/92 - v. Cass 4670/2012 e 5862/2013). In sostanza la mancata eccezione di decadenza viene ad essere trattata come la prescrizione (non rilevabilità ex officium judicis e sola rilevabilità di parte).discorso non dissimile vale per i vizi di nullità della notifica degli atti ma li c''e l'art. 156 3 comma cpc e quindi il problema lo risolve la legge. In sostanza, quindi, nel diritto amm.vo vale dunque la regola civilistica della rilevabilità d'ufficio dei vizi di nullità ancorchè non eccepiti dalla ricorrente?
@@luigiventre6036 attenzione a non confondere i tipi di nullità. Quando si parla nullità dell "atto" amministrativo si fa riferimento a vizi sostanziali, paragonabili a quelli del contratto. Si chiama atto o provvedimento ma non va fatto il parallelismo con le nullità processuali, ad esempio dell'atto di citazione nel campo civile, che è un'altra cosa. Come un'altra cosa sono i vizi processuali, tra cui quelli relativi alla notifica.... Riguardo poi il diritto tributario, bè si, è un campo dotato di autonomia sotto tutti gli aspetti, anche penalistici
Complimenti per la consueta chiarezza colgo però l’occasione per una domanda esterna a questo caso: la 24i ha specificato i casi di nullità dell’atto mettendone in risalto il carattere testuale ossia l’espressa previsione di legge o la mancanza degli elementi essenziali ciò posto chiedo: l’assenza di motivazione dell’atto ambo che è elemento essenziale perché produce solo annullabilità e non nullità? Intendo l’assenza formale non quella sostanziale ossia la presenza di una motivazione solo apparente che sicuramente è causa di mera illegittimità. Secondo: come si declina processualmente la nullità di un atto amministrativo ? Nel
Senso che va necessariamente eccepita dalla parte in virtù del principio dispositivo del processo o può anche essere rilevata d’ufficio dal ga?
Complimenti per la consueta chiarezza vorrei tuttavia porre due domande esterne alla tematica primo: la 241 ha stabilito i casi di nullità dell’atto amministrativo che sono quelli previsti dalla legge ossia nullità testuale o quando manchi un requisito essenziale dell’atto per cui mi chiedo se in un atto manca assolutamente la motivazione questa mancanza è causa di nullità per violazione dell’art 3 241 ? Secondo: la nullità va necessariamente eccepita dalla parte ricorrente o può essere rilevata anche dal ga d’ufficio?
Buongiorno. Innanzitutto la ringrazio per i complimenti. Riguardo la motivazione, sicuramente è un elemento del provvedimento, ma è essenziale? Io ritengo che sia essenziale che ci sia la motivazione testuale, altrimenti il provvedimento è nullo da un punto di vista strutturale ( coerentemente con la nullità strutturale civilistica, che richiama glie elementi essenziali, della struttura). Diversamente, qualora la motivazione ci sia, anche se orrenda, a quel punto è solo annullabile ( altrimenti se si va troppo oltre con la nullità, si rischia di erodere i vizi di annullabilità, e di porsi contro il principio di tipicità delle cause di nullità nel diritto amministrativo). In relazione al regime processuale, certo il GA può rilevarla d'ufficio ( la nullità tutela interessi pubblici, perciò mai si potrà escludere un potere ufficioso) e senza i limiti civilistici ( su cui ho messo un video), stante la particolare natura del processo amministrativo
Cordialmente
@@AvvGiuseppeLupoi Grazie per le esaurienti spiegazioni.Le ho fatto questa richiesta per mia deformazione mentale dovuta al fatto che sono un funzionario del fisco che si occupa di contenzioso. infatti in questa materia la cassazione ha evidenziato che nonostante la notifica dell'accertamento ex art. 39 e segg. dpr 600/73, va fatta a pena di nullità entro il termine decadenziale del quinquennio, ciononostante è onere della parte eccepirla non potendo essere la stessa rilevata d'Ufficio dal giudice tributario le riporto un passo significativo di una sentenza della cassazione "l’ipotesi, invece, di decadenza in favore del contribuente, per l’inosservanza di termini da parte dell’A.F., la relativa eccezione, attesa la disponibilità del diritto, è rilevabile solo su eccezione precisa del contribuente formulata nel ricorso in primo grado (applicabilità dell’art. 57 Dlgs 546/92 - v. Cass 4670/2012 e 5862/2013). In sostanza la mancata eccezione di decadenza viene ad essere trattata come la prescrizione (non rilevabilità ex officium judicis e sola rilevabilità di parte).discorso non dissimile vale per i vizi di nullità della notifica degli atti ma li c''e l'art. 156 3 comma cpc e quindi il problema lo risolve la legge. In sostanza, quindi, nel diritto amm.vo vale dunque la regola civilistica della rilevabilità d'ufficio dei vizi di nullità ancorchè non eccepiti dalla ricorrente?
@@luigiventre6036 attenzione a non confondere i tipi di nullità. Quando si parla nullità dell "atto" amministrativo si fa riferimento a vizi sostanziali, paragonabili a quelli del contratto. Si chiama atto o provvedimento ma non va fatto il parallelismo con le nullità processuali, ad esempio dell'atto di citazione nel campo civile, che è un'altra cosa. Come un'altra cosa sono i vizi processuali, tra cui quelli relativi alla notifica.... Riguardo poi il diritto tributario, bè si, è un campo dotato di autonomia sotto tutti gli aspetti, anche penalistici
@@AvvGiuseppeLupoi grazie!