ATTENZIONE, ERRATA CORRIGE. COME NOTATO DAL SIGN. RENAMLEAH (COMMENTO SOTTOSTANTE) L'ALTEZZA ANTINCENDIO E' CALCOLATA (D.M. 18 OTTOBRE 2019) CONSIDERANDO IL LIVELLO DEL SOLAIO DELL'ULTIMO PIANO UTILIZZABILE (DUNQUE ESCLUSO I VANI TECNICI) E NON PIU' IL LIVELLO PIU' BASSO DELL' ULTIMA APERURA.
Prof., non so se può interessarvi ma quando parla del "carico d'incendio specifico" fa riferimento ad una tabella che nel titolo si riferisce al "carico d'incendio specifico di progetto" che è un'altra definizione.
ATTENZIONE, ERRATA CORRIGE. COME NOTATO DAL SIGN. RENAMLEAH (COMMENTO SOTTOSTANTE) L'ALTEZZA ANTINCENDIO E' CALCOLATA (D.M. 18 OTTOBRE 2019) CONSIDERANDO IL LIVELLO DEL SOLAIO DELL'ULTIMO PIANO UTILIZZABILE (DUNQUE ESCLUSO I VANI TECNICI) E NON PIU' IL LIVELLO PIU' BASSO DELL' ULTIMA APERURA.
Bravi, bel sito.
L’altezza antincendio nel dm 3/8/2015 però è calcolata al calpestio dell’ultimo piano, non più al davanzale! In ogni caso bel contributo, grazie
si, ha ragione, grazie!
👍👍☄🌛🙋♂️
Prof.,
non so se può interessarvi ma quando parla del "carico d'incendio specifico" fa riferimento ad una tabella che nel titolo si riferisce al "carico d'incendio specifico di progetto" che è un'altra definizione.
si, grazie.
ogni cosa che dice dovrebbe riferirsi a legge, articoli, commi
almeno un grazie
si, grazie!