io ti volevo ringraziare perche' questo contenuto e' ORO. Spieghi in maniera chiara concetti complessi e lo fai con passione. Complimenti e grazie ancora. Te ne sono Grata
Grazie per la chiarezza espositiva e la sintesi. Potresti fare un video anche sui cambiamenti della Riforma Cartabia in riferimento al Processo Penale ? Grazie
Non si cestina mai un libro di diritto! Sono validi ancora per molte parti e contengono dottrina e giurisprudenza cui comunque fare riferimento in attesa che inizino ad arrivare nuovi orientamenti allineati alla normativa di recente introduzione!
ciao scusa il disturbo, intanto grazie mille per il video, mi chiedevo se nello schema nel cerchio dell'udienza dove in basso è riportato per la seconda volta in blu "udienza differita per consentire la citazione del terzo da parte dell'attore" non dovrebbe esserci scritto invece "udienza posticipata" come nella parte alta del cerchio? e invece riferire il termine "udienza differita" al caso in cui fisiologicamente il giudice scelga di differire per un massimo di 45 giorni? grazie mille
Ritengo utile segnalarle un'imprecisione, all'interno di una perfetta esposizione, e cioè che la costituzione del convenuto non debba avvenire ENTRO 70 giorni dall'udienza fissata dall'attore ma almeno 70 giorni PRIMA. Comunque brava.
Buonasera, innanzitutto complimenti per la spiegazione, davvero chiara e puntuale. Mi chiedevo, è già stato fatto un video specifico sui mezzi di impugnazione? Grazie ancora!
Video ben fatto! Ti seguo sempre ed apprezzo la tua semplicità nello spiegare argomenti "complessi". Potresti consigliarci quali dispense possiamo scaricare/stampare? Perché ne girano diverse ma non tutte sono complete e chiare. Graziee
C’è un errore nello schema. Il termine di 15 giorni per il giudice, previsto dall’art. 171 bis ai fini del compimento delle verifiche preliminari, decorre a partire dalla scadenza del termine di cui al 166 (relativo alla costituzione del convenuto, che deve avvenire 70 gg prima della data d’udienza fissata dall’attore in atto di citazione). Di contro, ed erroneamente, nello schema è riportato “15 gg successivi alla costituzione dell’attore”.
Anche nella parte relativa alle verifiche preliminari è necessario modificare il richiamo all'art. 104 con "art. 164, secondo, terzo, quinto e sesto comma" ☺.
Lei non ha idea di quanto questo video sia prezioso per noi studenti disperati 🥲 grazie infinite ❤
Ne sono contenta!
Grazie, sempre è la migliore spiegazione per uno studente di Giurisprudenza altri sono più indicati a già avvocati esperti.
io ti volevo ringraziare perche' questo contenuto e' ORO. Spieghi in maniera chiara concetti complessi e lo fai con passione. Complimenti e grazie ancora. Te ne sono Grata
buongiorno, è la prima volta che vedo un suo video. Utilissimo! grazie
Impressionante, davvero complimenti.
Sempre chiarissima, grazie mille!
La seguo da anni ed è davvero una collega bravissima
Buona sera collega, ti ho scoperto solo oggi, molto molto brava.
Brava. Attendiamo video sulle modifiche del processo di separazione e divorzio.
inutile cambiare la procedura quando la lentezza dei processi dipende dalle carenze di giudici e personale amministrativo
schema perfetto!
Volevo dire che il giudice fai controlli preliminari nei 15 giorni successivi alla costituzione del convenuto non dell attore o sbaglio.
Grazie per la chiarezza.
complimenti ! molto chiara ed efficace
Grazie mille.
Questa riforma mi ricorda la parte finale del Gattopardo dove il protagonista esclama '' cambiare tutto affinché nulla cambi""
Grazie per la chiarezza espositiva e la sintesi. Potresti fare un video anche sui cambiamenti della Riforma Cartabia in riferimento al Processo Penale ? Grazie
brava come sempre
chiarissima, come sempre.
Grazie mille! Chiarissima! Mi hai aiutato tantissimo nello studio
Molto competente grazie
Salve, sono poi state trattate le novitá della Cartabia relativamente al processo esecutivo?
bravissima
Tutta roba che servirà a molto poco
all'udienza di discussione non sempre ci si riportava sic et simpliciter agli atti; questo accadeva in Corte d'Appello.
Ciao Silvia,quindi i miei tre Mandrioli e il testo di Verde relativo al processo sul lavoro li posso cestinare?Complimenti per la chiarezza
Non si cestina mai un libro di diritto! Sono validi ancora per molte parti e contengono dottrina e giurisprudenza cui comunque fare riferimento in attesa che inizino ad arrivare nuovi orientamenti allineati alla normativa di recente introduzione!
brava
Bellissimo video. Complimenti soprattutto per lo schema. E' possibile scaricarlo in qualche tua piattaforma ?
ciao scusa il disturbo, intanto grazie mille per il video, mi chiedevo se nello schema nel cerchio dell'udienza dove in basso è riportato per la seconda volta in blu "udienza differita per consentire la citazione del terzo da parte dell'attore" non dovrebbe esserci scritto invece "udienza posticipata" come nella parte alta del cerchio? e invece riferire il termine "udienza differita" al caso in cui fisiologicamente il giudice scelga di differire per un massimo di 45 giorni? grazie mille
Ritengo utile segnalarle un'imprecisione, all'interno di una perfetta esposizione, e cioè che la costituzione del convenuto non debba avvenire ENTRO 70 giorni dall'udienza fissata dall'attore ma almeno 70 giorni PRIMA. Comunque brava.
Grazie si! Mi hanno già segnalato questa svista. Me ne scuso.
@@Studiaredirittofacile di nulla ! Brava continui..
Grazie, video molto chiaro. Per caso ne ha fatto uno anche per il procedimento di separazione e divorzio?
No, non ancora!
Buonasera, innanzitutto complimenti per la spiegazione, davvero chiara e puntuale. Mi chiedevo, è già stato fatto un video specifico sui mezzi di impugnazione? Grazie ancora!
Video ben fatto! Ti seguo sempre ed apprezzo la tua semplicità nello spiegare argomenti "complessi". Potresti consigliarci quali dispense possiamo scaricare/stampare? Perché ne girano diverse ma non tutte sono complete e chiare. Graziee
C’è un errore nello schema. Il termine di 15 giorni per il giudice, previsto dall’art. 171 bis ai fini del compimento delle verifiche preliminari, decorre a partire dalla scadenza del termine di cui al 166 (relativo alla costituzione del convenuto, che deve avvenire 70 gg prima della data d’udienza fissata dall’attore in atto di citazione). Di contro, ed erroneamente, nello schema è riportato “15 gg successivi alla costituzione dell’attore”.
Grazie della correzione 🙏🏻
Di nulla! ☺️
Anche nella parte relativa alle verifiche preliminari è necessario modificare il richiamo all'art. 104 con "art. 164, secondo, terzo, quinto e sesto comma" ☺.