La DIFFERENZA tra il CONTRATTO di EDIZIONE MUSICALE e il CONTRATTO DISCOGRAFICO

Поділитися
Вставка
  • Опубліковано 10 жов 2024

КОМЕНТАРІ • 30

  • @GretaWhite
    @GretaWhite 2 роки тому +1

    Be che dire ... tante informazioni ma spiegate in modo chiaro. Grazie per queste pillole formative spero un giorno di poterle mettere in pratica. Ciao buona giornata.

  • @Wikingo
    @Wikingo Рік тому

    Grazie mille per il video. Simpatici gli out-takes :D!

  • @Dave-ci8uo
    @Dave-ci8uo Рік тому

    Complimenti per il lavoro eccezionale di divulgazione. Avrei una domanda.
    L'art. 61 LDA riconosce all'autore il diritto esclusivo "di adattare e di registrare l'opera su qualunque supporto riproduttore di suoni, di voci o di immagini, qualunque sia la tecnologia utilizzata... e di riprodurre, di distribuire, di noleggiare e di dare in prestito gli esemplari dell'opera così adattata o registrata".
    Se, come compositore, la mia opera nasce direttamente con la fissazione di una registrazione (e.g. Musica concreta, elettroacustica), nel momento in cui concedo il diritto di sincronizzazione, possiamo considerare il compenso come derivante interamente da diritto d'autore?

    • @DirittodautoreIt
      @DirittodautoreIt  Рік тому

      Buongiorno, grazie. La sincronizzazzione riguarda sia l'opera che la registrazione fonografica, per cui il compenso viene normalmente diviso in due: una quota è per la concessione del diritto di sincronizzazione l'opera musicale - e qui fiscalmente sarebbe applicabile il regime fiscale del diritto d'autore, salvo che l'uso non sia "a fini di pubblicità commerciale" (vedi art. 3 DPR 633/72 per l'applicazione dell'IVA) -, mentre l'altra quota è per la concessione del diritto di sincronizzazione della registrazione fonografica, ove si applica il regime fiscale ordinario.
      Per esempio, se sono titolare dei diritti sull'opera e sul relativo fonogramma, e concedo i diritti per una sincronizzazione pubblicitaria, dovrei applicare l'IVA sul 100% del compenso, proprio perché in questo caso viene considerata prestazione di servizio ai sensi del citato art. 3 DPR 633. Salvo ovviamente non abbia optato per il regime forfetario.

    • @Dave-ci8uo
      @Dave-ci8uo Рік тому

      ​@@DirittodautoreIt Buongiorno, grazie per la risposta. Esistono delle quote minime per i due diritti di sincronizzazione (d'autore e connessi)?
      Nel momento in cui i diritti dell'opera fossero ceduti ad un editore musicale e l'autore avesse demandato il recupero dei diritti connessi ad un ente collettivo, potremmo affermare che dall'editore musicale arrivino i soli diritti d'autore e dall'ente per i diritti connessi i diritti di sincronizzazione fonografica?

    • @DirittodautoreIt
      @DirittodautoreIt  Рік тому +1

      @@Dave-ci8uo i diritti di sincronizzazione sono sempre gestiti direttamente dai titolari, (quasi) mai dalle collecting. Quanto percepito dall'editore di solito è un compenso relativo allo sfruttamento dell'opera -> diritto d'autore.

  • @guitarmeditationsandrelax5540
    @guitarmeditationsandrelax5540 2 роки тому

    Grazie mille e complimenti per il suo canale! Personalmente sto cercando informazioni riguardo il riconoscimento dei diritti d'autore per poter pubblicare un libro di chitarra didattico. Tutti parlano di self publishing di libri letterari oppure di spartiti. Ma del metodo didattico non trovo nulla a riguardo.. Potrebbe aiutarmi?

    • @DirittodautoreIt
      @DirittodautoreIt  2 роки тому

      Grazie! Il metodo di per sé non è tutelabile, ma la sua forma espressiva, si, quindi il consiglio è di pubblicare il libro didattico in modo da essere riconosciuto come "inventore" del metodo. Gli altri che verranno dopo allora saranno dei copioni :) Altro consiglio, se il metodo ha un nome allora si può pensare di registrare un marchio.

  • @PieroCompagnoGuitar
    @PieroCompagnoGuitar 2 роки тому +2

    Buongiorno Giovanni, intanto un dovuto grazie perché credo che questo canale youtube sia quanto di più utile sia stato creato negli ultimi 10 anni. Avrei dei dubbi in merito all'argomento video su youtube.
    Un contenuto video inedito caricato su youtube, che può essere un tutorial o un video divulgativo o didattico, può essere ritenuto opera dell'ingegno? Se si, a quali condizioni?
    Inoltre, se come sottofondo musicale in tali video caricati, inserisco anche dei brani di cui io stesso sono l'autore, è possibile ottenere dei proventi da opere dell'ingegno tramite la fruizione di tali video e della relativa musica da parte degli utenti?
    Grazie in anticipo.

    • @avvgiovannidammassa
      @avvgiovannidammassa 2 роки тому +1

      Buongiorno e grazie per i complimenti. Anche il video divulgativo può essere ritenuto un'opera dell'ingegno (assimilato all'opera cinematografica), l'unico requisito di tutela previsto dalla legge sul diritto d'autore è il carattere creativo, che è ricondotto ai concetti di novità e originalità. Maggiori dettagli qui: www.dirittodautore.it/la-guida-al-diritto-dautore/loggetto-del-diritto-dautore/
      Riguardo la musica originale (opera musicale + registrazione), in linea teorica si possono ottenere proventi da YT, o tramite la licenza che YT ha con SIAE, e pertanto bisogna essere associati/mandanti SIAE (o di altro organismo di gestione collettiva), quindi, in sostanza, tramite l'intermediazione di questi enti, oppure tramite il ContentID di YT, sempreché si abbiano i requisiti richiesti (4000 ore di visualizzazioni utili negli ultimi 12 mesi, almeno 1000 iscritti al canale, ecc. ecc.). In questo secondo caso il ContentID monetizzerà il video che contiene la musica di sottofondo.

    • @DirittodautoreIt
      @DirittodautoreIt  11 місяців тому

      👍

  • @giuliaantonellatassone1996
    @giuliaantonellatassone1996 2 роки тому

    Grazie mille per i suoi preziosi contributi. Avrei una domanda da porle: di quali diritti gode l’artista interprete? E, una volta ceduti tali diritti con un contratto fonografico, cosa accade per l’ipotesi di risoluzione di tale contratto? Nello specifico, cosa accade con riferimento ai master già realizzati?

    • @DirittodautoreIt
      @DirittodautoreIt  2 роки тому +1

      Buongiorno, grazie. I diritti sono quelli indicati dagli artt. 80 e ss della legge sul diritto d'autore, sono spiegati qui: www.dirittodautore.it/la-guida-al-diritto-dautore/i-diritti-connessi/gli-artisti-interpreti-ed-esecutori/
      Contratto discografico: attenzione ai termini, "risoluzione" ha un preciso significato nel diritto italiano. Comunque, una volta che il contratto si è concluso (quindi non "risolto"), il produttore avrà comunque l'obbligo di sfruttare i master e di rendicontare e pagare le royalties concordate, anche ai sensi dell'art. 110-quater l.d.a. Se non lo fa, l'artista può agire, grazie al recente recepimento in Italia della Direttiva Copyright, ex artt. 110- septies per la risoluzione o revocare l'esclusiva (l'articolo in questione lo si può leggere qui: www.dirittodautore.it/legge-22-aprile-1941-n-633/).
      Se invece il contratto si "risolve" (per inadempimento ex artt. 1453 e ss. del codice civile, o ai sensi del citato 110-septies, per esempio) allora il produttore non potrà più utilizzare i master. Mi auguro che la risposta sia chiara :)

    • @giuliaantonellatassone1996
      @giuliaantonellatassone1996 2 роки тому

      @@DirittodautoreIt Grazie infinite! Mi riferivo proprio alla risoluzione per inadempimento. Mi chiedevo se gli effetti del contratto cessassero con efficacia retroattiva o meno. Grazie ancora per la risposta!

    • @DirittodautoreIt
      @DirittodautoreIt  2 роки тому

      @@giuliaantonellatassone1996 La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti ex art. 1458 c.c.

    • @giuliaantonellatassone1996
      @giuliaantonellatassone1996 2 роки тому

      @@DirittodautoreIt quindi l’eventuale autorizzazione conferita dall’artista si considera come mai intervenuta?

    • @DirittodautoreIt
      @DirittodautoreIt  2 роки тому

      @@giuliaantonellatassone1996 premesso che la risposta è più complessa e va contestualizzata nel caso specifico, si può affermare di sì, con la conseguenza che i master non sono più utilizzabili

  • @blobblob6582
    @blobblob6582 Рік тому

    Complimenti per le belle spiegazioni. Io sono un compositore, cedo i diritti al mio publisher. Le mie musiche vengono utilizzate su tv spot e/o trailer, quindi la mia domanda è: le royalties che il mio publisher mi corrisponde, sono identificabili come redditi derivanti da diritto d'autore, giusto?

    • @DirittodautoreIt
      @DirittodautoreIt  Рік тому

      Grazie! Se sono proventi che sono relativi all'uso dell'opera musicale, sono redditi diritto d'autore. Se sono redditi che derivano dallo sfruttamento del master, non possono essere considerati redditi da diritto d'autore.

    • @blobblob6582
      @blobblob6582 Рік тому

      Il fonogramma (master) è detenuto dall'editore. In questo caso la mia parte di royalty sono da considerarsi diritti d'autore in quanto non sono nè artista, nè performer?

    • @DirittodautoreIt
      @DirittodautoreIt  Рік тому

      @@blobblob6582 "Il fonogramma (master) è detenuto dall'editore" cosa significa? Che è di proprietà dell'editore? Ripeto, bisogna differenziare la fonte delle royalties: se arrivano dallo sfruttamento dell'opera, sono proventi per diritto d'autore, se arrivano dallo sfruttamento del master, non sono proventi per diritto d'autore = niente agevolazione fiscale

    • @blobblob6582
      @blobblob6582 Рік тому

      @@DirittodautoreIt certo, sono proventi derivanti dall'utilizzo dell'opera. Infatti poi per i diritti connessi, ci pensano le agenzie (specializzate in questo) a distribuire tali proventi. I cosiddetti neighbouring rights. Corretto?

  • @DJIVANization
    @DJIVANization 2 роки тому

    Avv. d'Ammassa, ho un dubbio: io artista, stiputo un contratto con l'editore e con il produttore di fonogrammi. Il master del mio brano viene utilizzato per una pubblicità o in radio, in questo caso i proventi andranno sia all'editore e al produttore di fonogrammi oppure solo al produttore di fonogrammi?

    • @DirittodautoreIt
      @DirittodautoreIt  2 роки тому

      per le sincronizzazioni pubblicitarie è necessario il consenso del titolare dei diritti sull'opera musicale, e del titolare dei diritti sul fonogramma, per cui la risposta è a entrambi. Segnalo un mio video sull'argomento, qui: ua-cam.com/video/9PjzMh231CQ/v-deo.html

  • @Avalon341
    @Avalon341 11 місяців тому

    Perche' un editore musicale si prende un brano e poi non lo produce e non lo divulga? Capita tranquilli.

    • @DirittodautoreIt
      @DirittodautoreIt  11 місяців тому

      oggi ci sono gli strumenti normativi per riprendersi i diritti delle proprie opere, ne parlero nei prossimi video