Novazione, “datio in solutum” e “pactum de in solutum dando”: struttura e differenze

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  • Опубліковано 18 жов 2024
  • Nozione, definizione, prestazione in luogo dell’adempimento, estinzione della obbligazione, obbligazioni, contratto, negozio giuridico, modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento, satisfattivi e non satisfattivi, rapporto obbligatorio, contratto solutorio, oggetto, titolo, prestazione, parti, creditore, debitore, consenso, estinzione, costituzione, effetto, sostituzione, adempimento, esecuzione, fase genetica del rapporto obbligatorio, solvens, accipiens, obbligazioni facoltative o con facoltà alternativa, esempi, tesi, teorie, dottrina e giurisprudenza, codice civile, articoli 1230, 1197

КОМЕНТАРІ • 14

  • @astora88
    @astora88 Рік тому

    Grazie per la spiegazione cosi chiara. Ottima lezione. Complimenti!

  • @AmbroBramba
    @AmbroBramba 4 роки тому +1

    Rinnovo i complimenti fatti in precedenza; questi video sono manna dal cielo, sia per approfondire che per rinfrescare molti argomenti.

  • @lambertocesari1501
    @lambertocesari1501 Рік тому

    Complimenti. Ho due dubbio sulla datio. faccio esempio contrario al tuo. Poniamo io debba un cavallo. mi accordo successivamente, come hai detto, per estinguere l'obbligazione con una somma di denaro. è un anche? in fase esecutiva (che avviene dopo accordo)posso estinguere l'obbligazione sia con il cavallo sia con il denaro? cioè non ho capito se datio lascia una facoltatività al debitore (anche se costituita successivamente), o invece no.
    se fosse cosi, che succede se tra accordo e fase esecutiva cavallo muore perché colpito da un fulmine? son liberato dalla prestazione per impossibilità sopravvenuta e non devo nemmeno i soldi? dovrebbe esser si se facoltatività permane perché finche non verso i soldi (in alternativa) la mia obbligazione riguarda cavallo. seguendo stesso ragionamento invece se cambio cavallo con scimmia e muore la scimmia fulminata non sarei liberato.

  • @SB-zt3bm
    @SB-zt3bm 4 роки тому +1

    Sei grandissimo! Faresti un video su rescissione e risoluzione?

  • @giovannispena3959
    @giovannispena3959 4 роки тому

    Buonasera la datio in solutum è un contratto consensuale o reale?

    • @ilcanaledeldirittoprivato8059
      @ilcanaledeldirittoprivato8059  4 роки тому

      Giovanni Spena Buongiorno. La sua domanda è stata oggetto di riflessione da parte di diversi studiosi.
      La tesi prevalente e “ufficiale”, dato che i contratti reali si afferma generalmente che siano un numero chiuso ( assunto anche questo da taluni messo in dubbio), é che la prestazione in luogo dell’adempimento sia un contratto consensuale, al pari di tutti gli altri.
      Tuttavia, c’è anche chi ha affermato che si tratti di un contratto reale, sopratutto mettendo in risalto la circostanza per cui l’obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita. Mi limito a questo, si potrebbe continuare a lungo. Un saluto.

    • @giovannispena3959
      @giovannispena3959 4 роки тому

      Buongiorno grazie della Sua risposta immediata, quindi è un contratto consensuale ad efficacia reale ed obbligatoria. Il creditore diverrà immediatamente titolare dell oggetto della diversa prestazione e il debitore sarà liberato solo quando eseguirà la stessa. Facendo l esempio di dare un cavallo in luogo di una somma di danaro nel momento che ci accordiamo il creditore diventerà immediatamente proprietario del cavallo e sorgerà in capo a me l obbligazione di consegnare il cavallo e solo al momento della consegna sarò liberato dal vincolo obbligatorio.

    • @ilcanaledeldirittoprivato8059
      @ilcanaledeldirittoprivato8059  4 роки тому

      Giovanni Spena verosimilmente ( accedendo alla teoria “preferibile”, se mai possa definirsi tale).

    • @giovannispena3959
      @giovannispena3959 4 роки тому

      Aderisco all opinione minoritaria secondo cui la datio in solutum è un contratto reale ( consenso + esecuzione della diversa prestazione), ad efficacia reale ( fa sorgere un diritto reale o un di credito se si cede un credito in capo al creditore) e ad efficacia solutoria perché si costituisce al solo fine di estinguere un rapporto obbligatorio.

    • @ilcanaledeldirittoprivato8059
      @ilcanaledeldirittoprivato8059  4 роки тому

      E se la diversa prestazione fosse una prestazione di fare e non di dare? I contratti reali ( ammesso che esistano, cosa tutt’altro che pacifica, ma prendiamo per buona l’opinione maggioritaria che li ammette) si perfezionano con la consegna. In quel caso la datio in solutum sarebbe l’unico contratto reale a richiedere una prestazione di fare anziché dare come elemento perfezionativo della fattispecie? Oppure, ancora peggio, sarebbe un contratto consensuale o reale a seconda dei casi? Quella del contratto reale è opinione suggestiva, ma, a mio avviso, non funziona e non è quello che aveva pensato il legislatore, come, peraltro, la quasi totalità della dottrina moderna afferma.