Gentile Prof. Rimini, desidero prima di tutto dirle grazie per condividere le sue lezioni qui su UA-cam ed in secondo luogo ho una domanda da porle. Quando parla del prezzo del quadro acquistato al mercatino, se questo è eccessivamente basso può essere considerato come indice di mala fade?
Ti riporto qui di seguito il testo dell'art. 712 Codice Penale, credo possa chiarirti il dubbio. Rubrica: Acquisto di cose di sospetta provenienza. Testo: «Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a 10 euro . Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza.» Spero possa esserti utile.
Buongiorno professore, ascolto con particolare interesse le Sue lezioni, cionondimeno avrei da chiarire una questione relativa all'invenzione, precisamente il fattore € 5,16, le vecchie 10mila lire del famoso anno XX dell'era fascista. Nella logica del legislatore dell'epoca (1942), la suddetta cifra era potenzialmente utile, la quale possiamo, al giorno d'oggi, considerarla prossima a circa 5400-5700 € odierne. Di guisa la mia domanda è:" perché ci si ostina a trasformare le cifre (in lira) del CC del 1942, con le cifre (in euro) odierne, come se fossero equivalenti al 2003? Forse nel frattempo mi sono perso qualcosa, o la rivalutazione monetaria in questo caso non ha valore? si tenga presente che con 10mila lire nel 1939 ci si comprava una topolino e che lo stipendio di un pubblico impiegato era di circa 1000 lire l'anno o giù di lì. Grazie e distinti saluti
Buonasera Professore mettendo a confronto gli artt. 1153 e 1161 sembra di capire che il titolo astrattamente idoneo sia il requisito fondamentale per conseguire l' acquisto immediato della proprietà o di altro diritto reale avente ad oggetto un bene mobile. Siccome vige la libertà delle forme e visto che si tratta di un acquisto di un diritto reale avente ad a oggetto un bene mobile il titolo astrattamente idoneo potrebbe essere anche un accordo manifestato oralmente? In caso affermativo avrei sempre un titolo astrattamente idoneo e allora qual è la ratio dell art 1161? Professore se può cortesemente chiarirmi questo dubbio. Grazie.
Si, certamente: ititolo astrattamente idoneo può anche essere un contratto orale. Ma deve essere comunque un titolo che astrattamente potrebbe trasferire la proprietà (generalmente un contratto di vendita). Vi sono innumerevoli situazioni in cui il possesso della cosa si trasferisce in assenza di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà. Pensi al ladro che acquista il possesso senza titolo; oppure a colui che ritrova una cosa smarrita e non segue la procedura per l'acquisto per invenzione. Oppure ancora a colui che acquista in base ad un titolo nullo.
Buonasera grazie Professore di avermi risposto. Quindi negli esempi che Lei ha fatto: il ladro acquisterà la proprietà per effetto del possesso continuato per 20 anni, alla stregua il ritrovatore in quanto è in mala fede perché è consapevole di ledere un diritto altrui, il contratto nullo in quanto non produce l'effetto traslativo ma il semplice possesso conseguito a seguito dell'esecuzione delle prestazioni e se non verrà esperita l azione di nullità l'effetto sarà l acquisto della proprietà per l avvenuta usucapione. Giusto?
Buona sera professore...avrei un bel quesito da porre...
Gentile Prof. Rimini, desidero prima di tutto dirle grazie per condividere le sue lezioni qui su UA-cam ed in secondo luogo ho una domanda da porle. Quando parla del prezzo del quadro acquistato al mercatino, se questo è eccessivamente basso può essere considerato come indice di mala fade?
Ti riporto qui di seguito il testo dell'art. 712 Codice Penale, credo possa chiarirti il dubbio.
Rubrica: Acquisto di cose di sospetta provenienza.
Testo:
«Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a 10 euro .
Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza.»
Spero possa esserti utile.
Buongiorno professore, ascolto con particolare interesse le Sue lezioni, cionondimeno avrei da chiarire una questione relativa all'invenzione, precisamente il fattore € 5,16, le vecchie 10mila lire del famoso anno XX dell'era fascista. Nella logica del legislatore dell'epoca (1942), la suddetta cifra era potenzialmente utile, la quale possiamo, al giorno d'oggi, considerarla prossima a circa 5400-5700 € odierne. Di guisa la mia domanda è:" perché ci si ostina a trasformare le cifre (in lira) del CC del 1942, con le cifre (in euro) odierne, come se fossero equivalenti al 2003? Forse nel frattempo mi sono perso qualcosa, o la rivalutazione monetaria in questo caso non ha valore? si tenga presente che con 10mila lire nel 1939 ci si comprava una topolino e che lo stipendio di un pubblico impiegato era di circa 1000 lire l'anno o giù di lì. Grazie e distinti saluti
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Buonasera Professore mettendo a confronto gli artt. 1153 e 1161 sembra di capire che il titolo astrattamente idoneo sia il requisito fondamentale per conseguire l' acquisto immediato della proprietà o di altro diritto reale avente ad oggetto un bene mobile.
Siccome vige la libertà delle forme e visto che si tratta di un acquisto di un diritto reale avente ad a oggetto un bene mobile il titolo astrattamente idoneo potrebbe essere anche un accordo manifestato oralmente? In caso affermativo avrei sempre un titolo astrattamente idoneo e allora qual è la ratio dell art 1161? Professore se può cortesemente chiarirmi questo dubbio. Grazie.
Si, certamente: ititolo astrattamente idoneo può anche essere un contratto orale. Ma deve essere comunque un titolo che astrattamente potrebbe trasferire la proprietà (generalmente un contratto di vendita). Vi sono innumerevoli situazioni in cui il possesso della cosa si trasferisce in assenza di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà. Pensi al ladro che acquista il possesso senza titolo; oppure a colui che ritrova una cosa smarrita e non segue la procedura per l'acquisto per invenzione. Oppure ancora a colui che acquista in base ad un titolo nullo.
Buonasera grazie Professore di avermi risposto. Quindi negli esempi che Lei ha fatto: il ladro acquisterà la proprietà per effetto del possesso continuato per 20 anni, alla stregua il ritrovatore in quanto è in mala fede perché è consapevole di ledere un diritto altrui, il contratto nullo in quanto non produce l'effetto traslativo ma il semplice possesso conseguito a seguito dell'esecuzione delle prestazioni e se non verrà esperita l azione di nullità l'effetto sarà l acquisto della proprietà per l avvenuta usucapione. Giusto?