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giuseppe baroli
Приєднався 30 лис 2011
Una spiegazione per coloro che si sono iscritti, benvenutissimi, a questo canale. Queste sono lezioni destinate ad allievi della scuola secondaria superiore, sezioni serali: quindi allievi che per ragioni di lavoro e di famiglia non possono essere sempre presenti in aula. Sono lezioni di livello adeguato ad una scuola secondaria: chi le ha stese (si veda il mio curriculum su www.giuseppebaroli.it) ha competenze superiori, ma deve ovviamente attenersi al target della sua utenza. Il mezzo utilizzato, stante l'assenza assoluta di aiuti da parte della Scuola (che del resto neppure ricompensa in alcun modo questa mia attività) è elementare (powerpoint e moviemaker): dal che, talora, la bassa resa qualitativa delle lezioni. Gradisco enormemente critiche e suggerimenti: del resto, se debbo fare questo lavoro aggiuntivo gratis, almeno che lo possa fare bene....
Grazie a tutti.
Giuseppe Baroli
Grazie a tutti.
Giuseppe Baroli
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Dott Barolo lei è davvero bravissimo nell'esposizione delle sue lezioni. Grazie.
Grazie.
Buongiorno , ma la donazione è un contratto e quindi un atto bilaterale … non unilaterale. Mi sfugge qualcosa? Mi scuso se ho detto un eresia , sto imparando 😅
No. niente eresia. La contraddizione tra la regola generale del contratto (il contratto è l'accordo tra due o più parti...) e la definizione della donazione (contratto-769 cc) era già oggetto di esame molti anni fa. Se ne usciva affermando che la donazione richiede accettazione: ma l'accettazione segue il contratto in questo caso, non lo crea. L'incongruenza potrebbe sorgere da diverse commissioni che abbiano predisposto le due regole in tempi diversi senza accorgersi dell'antinomia. Tutto questo, però, oggi non interessa più. Oggi è contratto anche l'atto costitutivo delle società di capitali unipersonali...
Baroli è semplicemente il migliore insegnante di diritto privato di tutto youtube!
Davvero notevole l'apporto delle Sue lezioni ai miei studi, non è così scontata la comprensione degli articoli (del cc che tutti dovremmo tenere sul comodino e leggerlo come si farebbe per un testo sacro) Se fosse alla portata di tutti vivremmo di sicuro meglio Sulla piazza c'è poco e nulla di così semplificato e straordinariamente comprensibile! Fortunati i suoi allievi Grazie mille!
volevo aggiungere, perchè non continua così? Grazie
Bravo professore, molto chiaro ed esaustivo per me che sto studiando diritto con università telematica, quindi chiariamoci un' università a livello nozionistico, Bravo bravo.
Bravissimo!!
grazie prof, molto chiaro
Quindi il contratto con cui si realizza la simulazione è un contratto con forma ad probationem?
Grazie le sue spiegazioni sono esaustive e la voce anche gradevole !!!
Complimenti prof. ben spiegato e direi tranquillamente ben fatto.
Grazie
Ottime video lezioni !!!!!...(peccato per i rumori di fondo)
Grazie
Finalmente ho capito, semplicità disarmate, complimenti
una domanda, e se il curatore fosse negligente e non svolge una corretta funzione nei confronti di un creditore, e sia poco corretto e ambiguo, come fa un creditore a tutelarsi? quali sono le leggi che tutelano il creditore nei confronti di un curatore poco serio o truffaldino? che strumenti legislativi ci sono in materia fallimentare che tutelano il creditore ?
non è necessario ricorrere a discipline specifiche. Il curatore è un mandatario: risponde come tale. Al curatore di applicano in via analogica le regole sulla responsabilità dell'amministratore. Piuttosto il tema è quello della legittimazione: se il danno è diretto, il creditore (o lo stesso fallito) hanno azione. Se il danno è gestionale, occorre che operi il Giudice Delegato.
Buon giorno Dottor Baroli sono una studentessa di Giurisprudenza, devo sostenere l'esame di diritto privato e non ho potuto frequentare le lezioni universitarie, con mio grande dispiacere; Cercando su UA-cam degli approfondimenti e delle lezioni sui vari istituti del diritto privato, mi sono imbattuta nel suo video e volevo farle i complimenti perché è veramente spiegato bene! Poi la sua voce infonde calma. Grazie per questo prezioso video. Guarderò anche gli altri, secondo il mio programma d'esame. L'ideale visto che non ho potuto frequentare le lezioni, sarebbe poter fare delle ripetizioni ma per ora non me le posso molto permettere, confidando sempre nel cambiamento, le chiedo se lei fa ripetizioni di diritto privato e quanto prende l'ora. Grazie ancora Professore.
Non faccio ripetizioni, ma se ha bisogno posso volentieri darle una mano,. Anzitutto mi dica quando ha l'esame. usi questa mail studio@giuseppebaroli.it
@@giuseppebaroli9317 Va bene grazie mille, le scrivo
Estremamente utile. È il vostro secondo video che vedo. Grazie!
Credo che nella seconda ipotesi di collazione si faccia confusione tra dispensa dalla imputazione ex se e dispensa dalla collazione . A Paolo sarebbero spettati 10.000 solo se ci fosse stata anche la dispensa dalla imputazione, essendoci stata solo la dispensa dalla collazione sui restanti 10.000 concorrono tutti in parti uguali, avendo Paolo con la donazione già preso la sua quota di riserva e parte della disponibile
rivedrò. Potrebbe essere: le lezioni sono fatte a braccio.
FINALMENTEEEE HO CAPITO LA SIMULAZIONE!!! Grazie infinite
Per come riesce a spiegare meriterebbe una trasmissione di diritto in prima serata. Chiaro, esaustivo, interessante e piacevole da ascoltare.Complimenti
Buon giorno ... da quello che ho compreso è che il Diritto non coincide necessariamente con la Giustizia, la quale andrebbe anche questa spiegata e contestualizzata. Potremmo definire la "giustizia" come qualche cosa che si avvicina il più possibile alla "verità"? La "verità" non può essere soggettiva, può solo essere oggettiva. Ora, il "diritto" che dovrebbe avvicinarsi alla "giustizia", inizia il suo percorso e sviluppo basandosi su un falso oggettivo, ossia sulla creazione delle "PERSONE Fisiche" e delle "PERSONE GIURIDICHE" (COGNOME NOME - cui tutti hanno "diritto" e che per "legge" viene attribuito - art. 6 c.c.). Trovo molto strano che per arrivare il più possibile vicini alla "realtà"/"verità"/"giustizia" si parta da un falso conclamato, dichiarato, anche se comunemente accettato ... emarginando, combattendo, deridendo tutti coloro che questo falso non lo accettano ... grazie se vorrà rispondermi ...
il diritto è uno strumento, non un obbiettivo. L'obbiettivo, giustizia o meno, lo scelgono i cittadini...
@@giuseppebaroli9317 è proprio sicuro che sia così? I "cittadini" (vedere il secondo comma dell'articolo 51 della Costituzione della REPUBBLICA ITALIANA) sono qualche cosa di diverso dagli "italiani" (altrimenti non occorrerebbe una legge per "parificarli") e ci viene anche detto, nella stessa frase che ci sono "italiani" non appartenenti alla REPUBBLICA ... quindi ... i "cittadini" appartengono (cioè sono di proprietà) alla REPUBBLICA ITALIANA, ad una società corporativa, mentre alcuni "italiani" non lo sono ... questo sarebbe interessante da spiegare! L'obbiettivo non lo scelgono i "cittadini" ma entità superiori nemmeno nazionali ... nemmeno elette "democraticamente" ... tanto meno interessate al benessere delle "persone"! Il diritto esiste solo nel momento in cui ci sono le persone fisiche e le persone giuridiche soggetti di diritto; ma, anche Lei sa benissimo, che queste "persone" sono artefatti ... finzioni giuridiche ... inesistenti ... o, quanto meno, esistenti solo nella mente dei giuristi, interessati non all'uomo (homo) ma solo al suo sembiante ... Come possa essere applicato uno "strumento" a dei "sembianti" per raggiungere un obbiettivo scelto dagli uomini (hominis) mi sfugge. Grazie ancora se vorrà continuare il dibattito
buon giorno, ho seguito con attenzione e ringrazio, mentre spero che queste mie domande possano essere ascoltate anche se in tempi tardivi. Come ci si deve comportare nel caso di essere possessore di un bene immobile (o mobile registrato) che è stato acquistato con propri fondi (denaro/valore) attraverso un atto notarile (divenendo di fatto "proprietario") ma venendo a conoscenza in seguito che quei beni sono stati in-testati (ossia pervenuti in proprietà senza testamento) ad altro soggetto giuridico/persona giuridica? ... oltre tutto inseriti a nostra insaputa in un Trust? ... La ringrazio molto se vorrà rispondere ...grazie!
Al minuto 3.50, quando fa l’esempio del ladro e della bicicletta, dice che la bici verrà restituita dai carabinieri a colui che è stato spogliato, colui che era sulla bicicletta(non ha specificato). Lei intende in quel momento o inizialmente? Cioè, la bicicletta verrà data momentaneamente al ladro o all’effettivo proprietario? (Da ciò che ho capito verrà restituita momentaneamente al ladro).
così è. ovviamente se non si sa del furto…. posto che però i due affermeranno titolarità legittima sarà privilegiato il possessore, che magari poi dopo scopriremo essere il ladro
Una struttura introduttiva accattivante, traspare tanta esperienza...
Buongiorno, con il nuovo codice della crisi di impresa ci sono state modifiche per il piccolo imprenditore?
GRAZIE per la spiegazione molto utile. Può fare qualche esempio di associazione riconosciuta ed associazione non riconosciuta? Grazie
Grazie mille prof molto chiaro ! grazie
Grazie per la chiarezza.
ciao a tutta la classe 3 asia
Nel momento in cui dice che si cessa di essere imprenditore agricoli nel momento in cui al prodotto del terreno di cui fa riferimento come esempio il pomodoro aggiunge prodotti di allevamento come il pollo ma era per fare l'esempio il pollo o in generale prodotti diversi dalla Terra? Può farmi un altro esempio per farmi capire il concetto non ho ben capito grazie
Vale per qualsiasi esempio. per comprenderlo deve considerare che quando il codice civile decise di assegnare una posizione di vantaggio all'imprenditore agricolo, lo fece in funzione delle attività essenziale della produzione agraria. Consideri anche che il codice civile venne varato nel 1942, e che già negli anni 30 c'erano state in Italia la battaglia del grano e riforme agrarie ritenute essenziali per la vita del Paese. Quindi oltre alla protezione del coltivatore diretto (piccolo produttore) si volle proteggere anche in generale l'attività agraria a dispetto della sua entità. Occorreva però proteggere l'attività agraria, e non l'attività commerciale che da quella traeva vantaggio. Quindi si tutelò solo il produttore agrario, anche quando accompagnava il suo prodotto al mercato con le diverse forme a ciò utili. Egli poteva quindi commercializzare e modificare il suo prodotto come voleva, purché però si trattasse sempre del proprio prodotto. Alcune volte i prodotti essi stessi modificabili per le loro particolari caratteristiche, ad esempio possono essere liofilizzati, o congelati, o inscatolati. Altre volte invece bisogna modificarli più radicalmente inserendovi prodotti di terzi. Ma come distinguere quando l’inserzione del prodotto di terzi era solo funzionale alla commercializzazione del proprio e quando invece il prodotto di terzi fosse esso solo oggetto di vero commercio ? Ecco la regola della prevalenza: se la porzione principale del prodotto che si vende proviene dall'attività agraria svolta direttamente dall'impresa, si dirà che quell'impresa ha semplicemente utilizzato procedimenti diversi o anche prodotti di terzi per vendere il proprio prodotto: ciò che costituisce attività agricola per connessione. In altri casi invece l’aggiunta di prodotti di terzi rende il proprio prodotto irrilevante: ed ecco allora che in questo caso saremo in presenza di un'attività commerciale. Se io compro e vendo uova prodotte da terzi sono certamente un commerciante, non sono un imprenditore agrario. Se io utilizzo le mie uova per creare prodotti che richiedono aggiunta di prodotti di terzi (magari aggiungendovi quanto necessario per fare frittate precotte) resto un venditore di uova che ho prodotto io: imprenditore agrario. Ma non resto imprenditore agrario se produco prezzemolo e per vendere il mio prezzemolo ne piazzo un po’ sopra ad un arrosto che compro: perché qui la principale attività agraria è la produzione del pollo (non fatta da me). Come noterà non è criterio facile, e si presta facilmente a casi bordeline ed interpretazioni diverse: nelle quali di solito si largheggia a favore del produttore agrario. Ogni volta che Lei si trova di fronte ad uno di questi esempi, che sono comunissimi, devi chiedersi se ciò che l’imprenditore sta facendo è semplicemente un'espansione dell’attività agricola propria o se è un'attività di commercializzazione di prodotti di terzi nei quali una piccola porzione, irrilevante, è costituita dal proprio prodotto.
@@giuseppebaroli9317 grazie
09:45
Perché lo ami? E un uomo di 70 anni!!
70 anni un corno ahahah
Da un collega: ce ne fossero di insegnanti così. Grazie per il tuo lavoro!
ma grazie !!!!!!!!
Per provare la simulazione assoluta tra le parti senza aver controscrittura , è possibile provarlo con testimoni e altre prove?
sempre chiaro ed interessante.
Buongiorno avvocato. Da 8:00. Il discorso dell'anello rubato e rivenduto a terzo acquirente . L'acquisto del bene dell' acquirente (in buona fede) si tratta di un acquisto originario della proprietà per specificazione? Grazie
Molto molto chiaro. Complimenti
Ottima lezione
COMPLIMENTI, nn è facile rendere piacevole il diritto civile lei professore ci riesce! Grazie per le lezioni
Grazie infinite per queste lezioni sono molto chiare ed esaustiva. Anche molto coinvolgenti ed affatto noiose !
Salve. Al minuto 17 lei dice che in quanto possessore io percepisco l’affitto. Non è il proprietario del bene che percepisce l’affitto? Cosa c’entra il possessore?
in realtà a percepire l’affitto è il locatore… il titolo proprietario è altro. pensi alla sublocazione, dove il sublocante è solo detentore qualificato….
La sapienza
Ma deve dimostrare che se ne prende cura da più di 20 anni! E se il proprietario paga l'Imu?
Molto interessante questo video. Adoro la sua didattica 👍
Volevo sapere se il giudice chiede all’attore la qualità del possesso che ha perduto , e in caso fosse iniziato con violenza che valenza può avere
Buonasera mia ascoltata una lezione tanto chiara quanto la sua complimenti davvero!
Grazie di esistere
spiegazione chiara ed esaustiva